Art. 9.
               Procedure di approvazione del bilancio
    1.  La  proposta di bilancio annuale di previsione dell'assemblea
legislativa  e'  approvata  dall'ufficio  di  presidenza  sentita  la
conferenza  dei  capigruppo  e  precede, comunque, l'approvazione del
bilancio di previsione della Regione.
    2.  L'importo della quota di fabbisogno complessivo necessario al
funzionamento  dell'assemblea  legislativa che comporta trasferimento
di  fondi  dal  bilancio  di  previsione della Regione al bilancio di
previsione  dell'assemblea  legislativa  e'  trasmesso dal presidente
dell'assemblea  al  presidente  della  giunta regionale ai fini della
necessaria  iscrizione  nel disegno di legge di bilancio previsionale
annuale    della    Regione,    ed   e'   approvato   contestualmente
dall'assemblea.
    3.  L'importo  della quota di fabbisogno dell'assemblea di cui al
comma 2  e'  iscritto  in  un'unica  unita'  previsionale di base del
bilancio  di  previsione della Regione, sotto la denominazione «Spesa
per  l'assemblea  legislativa regionale». A detta unita' previsionale
di base corrisponde un solo capitolo.
    4.  L'importo di cui ai commi 2 e 3 costituisce entrata certa per
l'Assemblea   legislativa   ed   e'  gestito  senza  limitazioni  dal
1° gennaio   di   ogni   anno,   fatto  salvo  l'eventuale  esercizio
provvisorio.