Art. 9. Procedure di approvazione del bilancio 1. La proposta di bilancio annuale di previsione dell'assemblea legislativa e' approvata dall'ufficio di presidenza sentita la conferenza dei capigruppo e precede, comunque, l'approvazione del bilancio di previsione della Regione. 2. L'importo della quota di fabbisogno complessivo necessario al funzionamento dell'assemblea legislativa che comporta trasferimento di fondi dal bilancio di previsione della Regione al bilancio di previsione dell'assemblea legislativa e' trasmesso dal presidente dell'assemblea al presidente della giunta regionale ai fini della necessaria iscrizione nel disegno di legge di bilancio previsionale annuale della Regione, ed e' approvato contestualmente dall'assemblea. 3. L'importo della quota di fabbisogno dell'assemblea di cui al comma 2 e' iscritto in un'unica unita' previsionale di base del bilancio di previsione della Regione, sotto la denominazione «Spesa per l'assemblea legislativa regionale». A detta unita' previsionale di base corrisponde un solo capitolo. 4. L'importo di cui ai commi 2 e 3 costituisce entrata certa per l'Assemblea legislativa ed e' gestito senza limitazioni dal 1° gennaio di ogni anno, fatto salvo l'eventuale esercizio provvisorio.