Art. 4.
                  Obbligazione specifica e generica
    1.  La  fidejussione  garantisce tutto quanto dovuto dal debitore
principale,  per  capitale  interessi,  anche moratori, ed ogni altro
accessorio  nonche' per ogni spesa, anche di carattere giudiziario ed
ogni altro onere tributario.
    2.  La  Regione Molise s'impegna altresi' a rimborsare alla banca
le  somme  che  dalla  stessa fossero state incassate in pagamento di
obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di
annullamento,  inefficacia  o  revoca  dei  pagamenti  stessi,  o per
qualsiasi altro motivo.
    3.  La  Regione Molise resta altresi' impegnata a rimborsare alla
banca  le  somme  che  quest'ultima  riconoscesse  ad  altri  in  via
transativa  per  porre fine ad una lite gia' iniziata o per prevenire
una   lite   che   potrebbe   sorgere  in  ordine  alla  validita'  o
all'efficacia  dei  pagamenti  precedentemente conseguiti dalla banca
stessa ed inerenti ad obbligazioni garantite dalla Regione stessa.