Art. 4. Obbligazione specifica e generica 1. La fidejussione garantisce tutto quanto dovuto dal debitore principale, per capitale interessi, anche moratori, ed ogni altro accessorio nonche' per ogni spesa, anche di carattere giudiziario ed ogni altro onere tributario. 2. La Regione Molise s'impegna altresi' a rimborsare alla banca le somme che dalla stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo. 3. La Regione Molise resta altresi' impegnata a rimborsare alla banca le somme che quest'ultima riconoscesse ad altri in via transativa per porre fine ad una lite gia' iniziata o per prevenire una lite che potrebbe sorgere in ordine alla validita' o all'efficacia dei pagamenti precedentemente conseguiti dalla banca stessa ed inerenti ad obbligazioni garantite dalla Regione stessa.