Regolamento  di  modifica  del  regolamento  emanato  con decreto del
   Presidente  della  Regione  n. 07/Pres. del 12 gennaio 2005 avente
   per  oggetto:  «legge  regionale  n.  76/1982, recante Ordinamento
   della   formazione   professionale,  articoli 17,  18,  19  e  20.
   Regolamento  per  l'accreditamento delle sedi operative degli enti
   che   gestiscono   nel   territorio  della  Regione  attivita'  di
   formazione professionale finanziate con risorse pubbliche».
                               Art. 1.
                       Modifica all'Art. 2-bis
del  decreto  del Presidente della Regione n. 07/Pres. del 12 gennaio
                                2005
    1.  Il  comma 8  dell'Art. 2-bis del decreto del Presidente della
Regione  n.  07/Pres. del 12 gennaio 2005, modificato con decreto del
Presidente  della  Regione  n.  019/Pres. del 27 gennaio 2006, (legge
regionale   n.   76/1982,   recante   ordinamento   della  formazione
professionale,   articoli 17,   18,   19   e   20.   Regolamento  per
l'accreditamento  delle  sedi operative degli enti che gestiscono nel
territorio   della  Regione  attivita'  di  formazione  professionale
finanziate con risorse pubbliche), e' sostituito dal seguente:
      «8.  Lo  svolgimento  di  attivita'  formative ricomprese nelle
macrotipologie  A  (Obbligo  formativo)  ed As (Obbligo formativo per
ambiti  speciali) puo' avvenire esclusivamente presso sedi didattiche
accreditate  per  dette  macrotipologie.  Dette  sedi  devono  essere
possedute   in   via  esclusiva  dall'ente  titolare  dell'iniziativa
formativa ovvero da altro ente accreditato nella Regione».
                               Art. 2.
                         Modifica all'Art. 6
      del decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres./2005
    1.  La  lettera  e)  del  comma 1  dell'Art.  6  del  decreto del
Presidente  della  Regione  n.  07/Pres./2005,  e'  sostituita  dalla
seguente:
      «e)   affidabilita'   economico-finanziaria  e  patrimonio  non
negativo  valutati  sulla  base dei bilanci degli ultimi due esercizi
chiusi;  i  bilanci  devono  essere  redatti  secondo  lo  schema UE,
supportati  da un sistema di contabilita' ordinaria. I bilanci devono
essere  sottoscritti dal legale rappresentante e devono riportare gli
estremi  dell'approvazione  da  parte  dell'Assemblea  o  dell'Organo
interno  a  cio'  deputato.  Nel  caso  entrambi i bilanci, ovvero il
bilancio  piu' recente, presentino un patrimonio negativo, la domanda
di accreditamento e' rigettata. Gli enti pubblici tenuti ad applicare
normative  specifiche ed impossibilitati a redigere i bilanci secondo
lo  schema  UE,  devono  presentare  per  ciascuno  degli  ultimi due
esercizi  il  conto  consuntivo  approvato,  composto  dal rendiconto
finanziario, dal conto del patrimonio e dai relativi allegati firmati
dal soggetto competente.»
                               Art. 3.
                      Modifiche all'Art. 8 del
        decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres./2005
    1.  La  lettera  c)  del  comma 9  dell'Art.  8  del  decreto del
Presidente  della  Regione  n.  07/Pres./2005,  e'  sostituita  dalla
seguente:
    «c)  deve  avere  la  destinazione  d'uso appropriata in rapporto
all'attivita' che vi si intende svolgere e, in coerenza con la natura
dell'immobile,  riconducibile  alle  categorie  «direzionale», «opere
pubbliche»  o  «opere  di  interesse pubblico» di cui rispettivamente
alle lettere d), p) e q) dell'Art. 73, comma 1, della legge regionale
19 novembre  1991,  n.  52.  La  sede  didattica puo' avere anche una
diversa  destinazione d'uso, purche' essa sia coerente con il settore
formativo  cui  si  riferisce l'attivita' di formazione professionale
che l'ente intende ivi erogare.
    2.  Il  comma 12  dell'Art.  8  del  decreto del Presidente della
Regione n. 07/Pres./2005, e' sostituito dal seguente:
    «12.  Qualora venga chiesto l'accreditamento nella macrotipologia
A  (Obbligo  formativo) ed As (Obbligo formativo per ambiti speciali)
l'ente  deve disporre, anche in via non esclusiva, di aree ricreative
o di strutture sportive.»
                               Art. 4.
                        Modifica all'Art. 12
      del decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres./2005
    1.  Dopo il comma 3 dell'Art. 12 del decreto del Presidente della
Regione n. 07/Pres./2005 sono inseriti i seguenti:
    «3  bis.  Il requisito di efficacia si considera complessivamente
raggiunto se tre indicatori su quattro risultano assolti.»
    «3  ter. Il requisito di efficienza si considera complessivamente
raggiunto se due indicatori su tre risultano assolti.»
                               Art. 5.
                        Modifica all'Art. 15
      del decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres./2005
    1.  Il  comma 8-bis dell'Art. 15 del decreto del Presidente della
Regione n. 07/Pres./2005, e' sostituito dal seguente:
    «8-bis.   Per  le  macrotipologie  B  (Formazione  superiore),  C
(Formazione  continua  e  permanente),  Bs  (Formazione superiore per
ambiti  speciali)  e  Cs (Formazione continua e permanente per ambiti
speciali),  nel caso in cui le verifiche di cui al comma 1 evidenzino
la sussistenza di tutti i requisiti previsti dal presente Regolamento
ad  eccezione  della  destinazione  d'uso di cui all'Art. 8, commi 8,
lettera  c)  e  9, lettera c), relativamente alla sede operativa o ad
una  o  piu'  delle  sedi  didattiche oggetto di accreditamento, puo'
essere   concesso  un  accreditamento  condizionato,  qualora  l'ente
dimostri  che e' stata presentata al comune competente domanda per il
cambiamento di destinazione d' uso.
                               Art. 6.
                        Modifica all'Art. 18
      del decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres./2005
    1.  Dopo il comma 3 dell'Art. 18 del decreto del Presidente della
Regione n. 07/Pres./2005, e' inserito il seguente:
    «3-bis.  La  disposizione  di  cui  al comma 3 non si applica nei
confronti  degli  enti  che  ottengono l'accreditamento definitivo in
almeno una macrotipologia.»
                               Art. 7.
                        Modifica all'Art. 19
      del decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres./2005
    1.  Al  comma 4  dell'Art.  19  del  decreto del Presidente della
Regione n. 07/Pres./2005, dopo la parola «accreditati» e' inserita la
seguente: «solo».
                               Art. 8.
                        Modifiche all'art. 20
      del decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres./2005
    1.  Dopo il comma 5 dell'Art. 20 del decreto del Presidente della
Regione n. 07/Pres./2005, e' inserito il seguente:
    «8-bis. In luogo di quanto previsto al comma 5, lettera b), punto
1),  gli enti pubblici impossibilitati a presentare i bilanci redatti
secondo  lo schema UE, presentano l'ultimo conto consuntivo approvato
composto  dal  rendiconto finanziario, dal conto del patrimonio e dai
relativi allegati firmati dal soggetto competente.»
    2.  Dopo il comma 7 dell'Art. 20 del decreto del Presidente della
Regione n. 07/Pres./2005, e' inserito il seguente:
    «7-bis.  Nel  caso  il  bilancio depositato ai sensi del comma 5,
lettera  b) o il conto consuntivo presentato ai sensi del comma 8-bis
evidenzi  un  patrimonio  negativo, gli enti presentano una relazione
illustrativa delle azioni intraprese o da intraprendere per sanare le
perdite.  Detta  relazione  e' sottoscritta dal legale rappresentante
dell'ente  e  dall'Organo interno di controllo, ove esistente. In tal
caso,  l'accreditamento  concesso  all'ente e' mantenuto a condizione
che  il  primo bilancio, ovvero, il primo conto consuntivo successivo
esponga  un  patrimonio  positivo.  Ove  la condizione non si avveri,
l'ente  decade  dall'accreditamento  a far data dal provvedimento con
cui  la  Direzione  competente  accerta  il mancato verificarsi della
condizione  e  puo'  soltanto  concludere  le iniziative per le quali
risulta  avviata, entro il suddetto termine, l'attivita' formativa in
senso  stretto  di  cui all'Art. 37, comma 4, del Regolamento emanato
con  decreto del Presidente della Regione n. 0125/Pres. del 20 aprile
2001 e successive modificazioni e integrazioni.»
                               Art. 9.
                        Modifiche all'art. 23
      del decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres./2005
    1.  Dopo il comma 6 dell'Art. 23 del decreto del Presidente della
Regione n. 07/Pres./2005, e' inserito il seguente:
    «6-bis. Nel caso in cui sia stata presentata la domanda di cui al
comma 6,  l'accreditamento  ottenuto ai sensi del regolamento emanato
con  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.  207/Pres./2002, e'
prorogato  sino  alla conclusione delle verifiche istruttorie attuate
ai sensi del presente Regolamento.»
    2.  Il comma 12-bis dell'Art. 23 del decreto del Presidente della
Regione n. 07/Pres./2005, e' sostituito dal seguente:
    «12-bis.  In  sede  di  prima  applicazione,  in  deroga a quanto
disposto  dall'Art.  6, comma 1, lettera e), qualora uno o entrambi i
bilanci   depositati  ai  sensi  del  citato  Art.  6  presentino  un
patrimonio   negativo,   gli  enti  gia'  accreditati  ai  sensi  del
Regolamento  emanato  con  decreto  del  Presidente  della Regione n.
207/Pres./2002 e gli enti il cui accreditamento provvisorio sia stato
prorogato  ai sensi del comma 3 del presente articolo, ove sussistano
gli ulteriori requisiti richiesti, possono ottenere un accreditamento
condizionato   alla   presentazione   di   due   bilanci   approvati,
consecutivi,  in  cui  il patrimonio esposto risulti positivo. A tale
fine,  gli  enti  presentano  una relazione illustrativa delle azioni
intraprese  o da intraprendere per sanare le perdite. Detta relazione
e'  sottoscritta  dal  legale  rappresentante dell'ente e dall'Organo
interno di controllo, ove esistente.»
    3.  Dopo  il comma 12 bis dell'Art. 23 del decreto del Presidente
della Regione n. 07/Pres.12005, sono inseriti i seguenti:
    «12-ter.  La  condizione  di cui al comma 12-bis deve verificarsi
entro   tre   anni   dalla  data  del  provvedimento  di  concessione
dell'accreditamento     In     caso     contrario    l'ente    decade
dall'accreditamento  dalla  data  del  provvedimento  che  accerta il
mancato   verificarsi   della   condizione.   In  caso  di  decadenza
daIl'accreditamento  condizionato, l'ente puo' soltanto concludere le
iniziative  per  le quali risulta avviata, entro il suddetto termine,
l'attivita'  formativa  in senso stretto di cui all'Art. 37, comma 4,
del  Regolamento  emanato con decreto del Presidente della Regione n.
0125/Pres.   del   20 aprile   2001   e  successive  modificazioni  e
integrazioni.»
    «12-quater.   In  sede  di  prima  applicazione,  gli  enti  gia'
accreditati   ai  sensi  del  Regolamento  emanato  con  decreto  del
Presidente  della  Regione  n.  207/Pres./2002  e  gli  enti  il  cui
accreditamento  provvisorio  sia stato prorogato ai sensi del comma 3
del  presente  articolo, titolari di sedi per le quali e' in corso di
realizzazione  un  progetto  di  adeguamento approvato dal competente
comando  provinciale  dei  Vigili  del  Fuoco,  possono  chiedere  la
sospensione della procedura istruttoria per un massimo di un anno, al
fine di acquisire e produrre la documentazione di cui all'allegato D,
necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti logistici.»
                              Art. 10.
          Sostituzione degli allegati A, C, D, E, F, G ed I
      del decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres./2005
    1.  Gli allegati A, C, D, E, F, G ed I del decreto del Presidente
della  Regione n. 07/Pres.12005, sono sostituiti dagli allegati A, C,
D, E, F, G ed I del presente regolamento.
                              Art. 11.
                          Entrata in vigore
    I.  Il  presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo
alla   sua  pubblicazione  sul  Bollettino  ufficiale  della  Regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia.
                     Visto, il Presidente: Illy
(Omissis)