Regolamento di modifica del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres. del 12 gennaio 2005 avente per oggetto: «legge regionale n. 76/1982, recante Ordinamento della formazione professionale, articoli 17, 18, 19 e 20. Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attivita' di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche». Art. 1. Modifica all'Art. 2-bis del decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres. del 12 gennaio 2005 1. Il comma 8 dell'Art. 2-bis del decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres. del 12 gennaio 2005, modificato con decreto del Presidente della Regione n. 019/Pres. del 27 gennaio 2006, (legge regionale n. 76/1982, recante ordinamento della formazione professionale, articoli 17, 18, 19 e 20. Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attivita' di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche), e' sostituito dal seguente: «8. Lo svolgimento di attivita' formative ricomprese nelle macrotipologie A (Obbligo formativo) ed As (Obbligo formativo per ambiti speciali) puo' avvenire esclusivamente presso sedi didattiche accreditate per dette macrotipologie. Dette sedi devono essere possedute in via esclusiva dall'ente titolare dell'iniziativa formativa ovvero da altro ente accreditato nella Regione». Art. 2. Modifica all'Art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres./2005 1. La lettera e) del comma 1 dell'Art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres./2005, e' sostituita dalla seguente: «e) affidabilita' economico-finanziaria e patrimonio non negativo valutati sulla base dei bilanci degli ultimi due esercizi chiusi; i bilanci devono essere redatti secondo lo schema UE, supportati da un sistema di contabilita' ordinaria. I bilanci devono essere sottoscritti dal legale rappresentante e devono riportare gli estremi dell'approvazione da parte dell'Assemblea o dell'Organo interno a cio' deputato. Nel caso entrambi i bilanci, ovvero il bilancio piu' recente, presentino un patrimonio negativo, la domanda di accreditamento e' rigettata. Gli enti pubblici tenuti ad applicare normative specifiche ed impossibilitati a redigere i bilanci secondo lo schema UE, devono presentare per ciascuno degli ultimi due esercizi il conto consuntivo approvato, composto dal rendiconto finanziario, dal conto del patrimonio e dai relativi allegati firmati dal soggetto competente.» Art. 3. Modifiche all'Art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres./2005 1. La lettera c) del comma 9 dell'Art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres./2005, e' sostituita dalla seguente: «c) deve avere la destinazione d'uso appropriata in rapporto all'attivita' che vi si intende svolgere e, in coerenza con la natura dell'immobile, riconducibile alle categorie «direzionale», «opere pubbliche» o «opere di interesse pubblico» di cui rispettivamente alle lettere d), p) e q) dell'Art. 73, comma 1, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52. La sede didattica puo' avere anche una diversa destinazione d'uso, purche' essa sia coerente con il settore formativo cui si riferisce l'attivita' di formazione professionale che l'ente intende ivi erogare. 2. Il comma 12 dell'Art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres./2005, e' sostituito dal seguente: «12. Qualora venga chiesto l'accreditamento nella macrotipologia A (Obbligo formativo) ed As (Obbligo formativo per ambiti speciali) l'ente deve disporre, anche in via non esclusiva, di aree ricreative o di strutture sportive.» Art. 4. Modifica all'Art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres./2005 1. Dopo il comma 3 dell'Art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres./2005 sono inseriti i seguenti: «3 bis. Il requisito di efficacia si considera complessivamente raggiunto se tre indicatori su quattro risultano assolti.» «3 ter. Il requisito di efficienza si considera complessivamente raggiunto se due indicatori su tre risultano assolti.» Art. 5. Modifica all'Art. 15 del decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres./2005 1. Il comma 8-bis dell'Art. 15 del decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres./2005, e' sostituito dal seguente: «8-bis. Per le macrotipologie B (Formazione superiore), C (Formazione continua e permanente), Bs (Formazione superiore per ambiti speciali) e Cs (Formazione continua e permanente per ambiti speciali), nel caso in cui le verifiche di cui al comma 1 evidenzino la sussistenza di tutti i requisiti previsti dal presente Regolamento ad eccezione della destinazione d'uso di cui all'Art. 8, commi 8, lettera c) e 9, lettera c), relativamente alla sede operativa o ad una o piu' delle sedi didattiche oggetto di accreditamento, puo' essere concesso un accreditamento condizionato, qualora l'ente dimostri che e' stata presentata al comune competente domanda per il cambiamento di destinazione d' uso. Art. 6. Modifica all'Art. 18 del decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres./2005 1. Dopo il comma 3 dell'Art. 18 del decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres./2005, e' inserito il seguente: «3-bis. La disposizione di cui al comma 3 non si applica nei confronti degli enti che ottengono l'accreditamento definitivo in almeno una macrotipologia.» Art. 7. Modifica all'Art. 19 del decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres./2005 1. Al comma 4 dell'Art. 19 del decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres./2005, dopo la parola «accreditati» e' inserita la seguente: «solo». Art. 8. Modifiche all'art. 20 del decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres./2005 1. Dopo il comma 5 dell'Art. 20 del decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres./2005, e' inserito il seguente: «8-bis. In luogo di quanto previsto al comma 5, lettera b), punto 1), gli enti pubblici impossibilitati a presentare i bilanci redatti secondo lo schema UE, presentano l'ultimo conto consuntivo approvato composto dal rendiconto finanziario, dal conto del patrimonio e dai relativi allegati firmati dal soggetto competente.» 2. Dopo il comma 7 dell'Art. 20 del decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres./2005, e' inserito il seguente: «7-bis. Nel caso il bilancio depositato ai sensi del comma 5, lettera b) o il conto consuntivo presentato ai sensi del comma 8-bis evidenzi un patrimonio negativo, gli enti presentano una relazione illustrativa delle azioni intraprese o da intraprendere per sanare le perdite. Detta relazione e' sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente e dall'Organo interno di controllo, ove esistente. In tal caso, l'accreditamento concesso all'ente e' mantenuto a condizione che il primo bilancio, ovvero, il primo conto consuntivo successivo esponga un patrimonio positivo. Ove la condizione non si avveri, l'ente decade dall'accreditamento a far data dal provvedimento con cui la Direzione competente accerta il mancato verificarsi della condizione e puo' soltanto concludere le iniziative per le quali risulta avviata, entro il suddetto termine, l'attivita' formativa in senso stretto di cui all'Art. 37, comma 4, del Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0125/Pres. del 20 aprile 2001 e successive modificazioni e integrazioni.» Art. 9. Modifiche all'art. 23 del decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres./2005 1. Dopo il comma 6 dell'Art. 23 del decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres./2005, e' inserito il seguente: «6-bis. Nel caso in cui sia stata presentata la domanda di cui al comma 6, l'accreditamento ottenuto ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 207/Pres./2002, e' prorogato sino alla conclusione delle verifiche istruttorie attuate ai sensi del presente Regolamento.» 2. Il comma 12-bis dell'Art. 23 del decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres./2005, e' sostituito dal seguente: «12-bis. In sede di prima applicazione, in deroga a quanto disposto dall'Art. 6, comma 1, lettera e), qualora uno o entrambi i bilanci depositati ai sensi del citato Art. 6 presentino un patrimonio negativo, gli enti gia' accreditati ai sensi del Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 207/Pres./2002 e gli enti il cui accreditamento provvisorio sia stato prorogato ai sensi del comma 3 del presente articolo, ove sussistano gli ulteriori requisiti richiesti, possono ottenere un accreditamento condizionato alla presentazione di due bilanci approvati, consecutivi, in cui il patrimonio esposto risulti positivo. A tale fine, gli enti presentano una relazione illustrativa delle azioni intraprese o da intraprendere per sanare le perdite. Detta relazione e' sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente e dall'Organo interno di controllo, ove esistente.» 3. Dopo il comma 12 bis dell'Art. 23 del decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres.12005, sono inseriti i seguenti: «12-ter. La condizione di cui al comma 12-bis deve verificarsi entro tre anni dalla data del provvedimento di concessione dell'accreditamento In caso contrario l'ente decade dall'accreditamento dalla data del provvedimento che accerta il mancato verificarsi della condizione. In caso di decadenza daIl'accreditamento condizionato, l'ente puo' soltanto concludere le iniziative per le quali risulta avviata, entro il suddetto termine, l'attivita' formativa in senso stretto di cui all'Art. 37, comma 4, del Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0125/Pres. del 20 aprile 2001 e successive modificazioni e integrazioni.» «12-quater. In sede di prima applicazione, gli enti gia' accreditati ai sensi del Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 207/Pres./2002 e gli enti il cui accreditamento provvisorio sia stato prorogato ai sensi del comma 3 del presente articolo, titolari di sedi per le quali e' in corso di realizzazione un progetto di adeguamento approvato dal competente comando provinciale dei Vigili del Fuoco, possono chiedere la sospensione della procedura istruttoria per un massimo di un anno, al fine di acquisire e produrre la documentazione di cui all'allegato D, necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti logistici.» Art. 10. Sostituzione degli allegati A, C, D, E, F, G ed I del decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres./2005 1. Gli allegati A, C, D, E, F, G ed I del decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres.12005, sono sostituiti dagli allegati A, C, D, E, F, G ed I del presente regolamento. Art. 11. Entrata in vigore I. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. Visto, il Presidente: Illy (Omissis)