Regolamento  recante  criteri  e  modalita'  per  la  concessione  di
   contributi  per  lo  svolgimento  di autoservizi internazionali di
   collegamento  tra  il  Friuli  -  Venezia  Giulia  e la Croazia in
   attuazione   dell'Art.   6,   comma 102,   della  legge  regionale
   18 gennaio  2006,  n.  2  (legge  finanziaria 2006) come integrata
   dall'Art. 4, comma 60, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12
   (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli
   anni  2006-2008  ai  sensi  dell'Art.  18  della  legge  regionale
   16 aprile 1999, n. 7).
                               Art. 1.
                            O g g e t t o
    1.   Il   presente  regolamento  disciplina  la  concessione  dei
contributi  per  la  compensazione degli obblighi di servizio imposti
per   lo   svolgimento  del  servizio  di  trasporto  di  viaggiatori
effettuato  a mezzo di autobus tra la Regione Friuli-Venezia Giulia e
la  Repubblica di Croazia a norma dell'Art. 6, comma 102, della legge
regionale  18 gennaio  2006,  n.  2 (finanziaria 2006) come integrata
dall'Art.  4,  comma 60,  della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12
(assestamento  del  bilancio  2006 e del bilancio pluriennale per gli
anni  2006-2008 ai sensi dell'Art. 18 della legge regionale 16 aprile
1999, n. 7).
                               Art. 2.
              Finalita' e condizioni di ammissibilita'
    1.   I   contributi   sono  concessi,  salvaguardando  la  libera
concorrenza e la liberta' di prestazione dei servizi di trasporto, al
fine   di   promuovere  lo  sviluppo  dei  trasporti  di  viaggiatori
effettuato  a  mezzo  di  autobus  per il collegamento tra la Regione
Friuli-Venezia  Giulia e la Repubblica di Croazia e per compensare le
situazione  di  svantaggio economico dovuto al diverso peso dei costi
di  esercizio  ed  in  particolare  del  costo del lavoro negli Stati
interessati.
    2.  Possono  beneficiare  del  contributo le imprese di trasporto
aventi sede legale o operativa nella Regione Friuli-Venezia Giulia in
possesso  delle concessioni all'esercizio di linee internazionali tra
Italia  e  Croazia rilasciate dalle competenti autorita', in funzione
di  appositi  accordi bilaterali tra i due Paesi e in base alle quali
le  aziende  stesse  operano  in  ottemperanza  a precisi obblighi di
servizio cosi' imposti.
    3.   Gli  obblighi  di  servizio  pubblico,  quali  l'obbligo  di
esercizio,   di   trasporto   e  tariffario,  concordati  nell'ambito
dell'accordo  fra  la Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia e la
Repubblica  italiana  sugli  autotrasporti  di viaggiatori e di merci
firmato a Belgrado il 27 luglio 1960 e contenuti nella concessione di
cui al comma 2 riguardano:
      a) l'itinerario  della  linea,  con  indicazione della relativa
percorrenza chilometrica;
      b) la tariffa espressa per chilometro percorso;
      c) il programma di esercizio (fermate, frequenza ed orari).
    4.  E'  condizione necessaria per l'ottenimento dei contributi da
parte  dell'impresa l'osservanza da parte della stessa degli obblighi
di servizio.
    5.  I  beneficiari  devono  garantire  i  requisiti in materia di
sicurezza  stradale  per  quanto  concerne  le  norme  applicabili ai
conducenti  ed ai veicoli fissati dalla vigente normativa nazionale e
comunitaria, nonche' le condizioni stabilite con riguardo all'accesso
alla  professione  di  trasportatore  di  viaggiatori  su  strada nel
settore dei trasporti nazionali ed internazionali.
                               Art. 3.
                    Commisurazione del contributo
    1.  La  misura  del contributo concedibile e' corrispondente alla
differenza  fra  i  costi  ammissibili e imputabili all'impresa sulla
base  degli  obblighi  di  servizio  pubblico,  come  determinati con
riferimento ai parametri desunti dal piano regionale per il trasporto
pubblico  locale  (PRTPL)  approvato  con DGR n. 3377 del 20 novembre
1998,  rivalutati  con gli indici ISTAT per il settore dei trasporti,
ed  ai  parametri  definiti  nella  concessione  di  cui  all'Art. 4,
comma 2,  lettera  a) come indicato nell'allegato A, parte integrante
del  presente  regolamento, ed i proventi presunti del traffico delle
linee esercite come indicati nell'istanza di cui all'Art. 4, comma 2.
    2. Il costo del personale conducente e' calcolato considerando il
numero   di  conducenti  determinato  secondo  la  formula  contenuta
nell'allegato A.
    3.  Non  e'  ammesso  il cumulo del presente contributo con altre
misure analoghe, destinate a compensare direttamente o indirettamente
il costo del servizio.
                               Art. 4.
                     Presentazione della domanda
    1.  Le  imprese  che  intendono beneficiare del contributo devono
presentare   alla  direzione  centrale  pianificazione  territoriale,
energia, mobilita' e infrastrutture di trasporto - servizio trasporto
pubblico locale - domanda entro e non oltre il 1° marzo di ogni anno.
    2. La domanda, che deve contenere l'indicazione della percorrenza
chilometrica  presunta  di  ciascuna  linea, determinata in base alla
concessione  con  riferimento  all'anno  di  esercizio,  e dai ricavi
presunti di traffico, va inoltre corredata:
      a) dalla  concessione  di  cui  all'Art. 2, comma 2, rilasciata
dallo Stato italiano e dalla corrispondente documentazione rilasciata
dalla  Repubblica  di  Croazia  contenente  l'obbligo  di  esercizio,
l'obbligo di trasporto e l'obbligo tariffario;
      b) dal  certificato  di  iscrizione  alla  Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura;
      c) dalle seguenti dichiarazioni rese ai sensi e per gli effetti
degli   articoli 46,  47  e  76  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  28 dicembre  2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa), e successive modifiche ed integrazioni, concernenti:
        1)  la  sede legale o la principale organizzazione aziendale,
che deve trovarsi all'interno del territorio regionale;
        2)  il  possesso  dei  requisiti  di  onorabilita', idoneita'
finanziaria   e   professionale   previsti  dal  decreto  legislativo
22 dicembre  2000,  n.  395 (Attuazione della direttiva del Consiglio
dell'Unione  europea  n. 98/1976/CE del 1° ottobre 1998, modificativa
della  direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso
alla   professione   di   trasportatore  su  strada  di  merci  e  di
viaggiatori,   nonche'   il   riconoscimento  reciproco  di  diplomi,
certificati  e  altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della
liberta'  di  stabilimento  di  detti  trasportatori  nel settore dei
trasporti  nazionali  ed  internazionali), e successive modifiche, in
materia  di  professione  di  trasportatore  su  strada di merci e di
viaggiatori.  L'idoneita'  finanziaria  puo'  essere comprovata dalla
presentazione    di    adeguata    attestazione   bancaria,   nonche'
dall'estratto di bilancio degli ultimi tre anni con l'indicazione del
fatturato  globale  e  del  fatturato  relativo  al settore di cui al
presente regolamento;
        3)   il   numero   degli  autobus  da  adibirsi  al  servizio
internazionale   con   la   specificazione  della  data  della  prima
immatricolazione e dei dati identificativi del mezzo;
        4)  l'assenza di sovvenzioni pubbliche per l'acquisto di tali
autobus;
        5)  il  numero  dei conducenti e la natura giuridica del loro
rapporto lavorativo;
        6)  il possesso del certificato di abilitazione professionale
di cui all'Art. 116, comma 8, del decreto Legislativo 30 aprile 1992,
n.  285 (Nuovo codice della strada), e successive modifiche, da parte
del personale adibito alla guida degli autobus;
        7)   l'adozione  del  regime  di  contabilita'  separata  tra
l'attivita'  di trasporto internazionale e altre attivita' ai sensi e
per  gli  effetti del regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del
26 giugno  1969, relativo all'azione degli Stati membri in materia di
obblighi  inerenti  alla nozione di servizio pubblico nel settore dei
trasporti  per ferrovia, su strada e per via navigabile, e successive
modificazioni ed integrazioni.
                               Art. 5.
Modalita' di concessione, erogazione e rendicontazione del contributo
    1.  I  contributi  sono concessi sulla base della domanda e della
relativa  documentazione  presentata e liquidati nell'anno successivo
in base ai dati dichiarati a consuntivo.
    2. La documentazione a consuntivo deve essere corredata:
      a) dal   prospetto   delle   percorrenze   debitamente  vistato
dall'ufficio    provinciale    di   Trieste   del   Ministero   delle
infrastrutture   e   dei   trasporti  -  dipartimento  dei  trasporti
terrestri;
      b) dalla  dichiarazione  dei  ricavi  tariffari  effettivamente
percepiti per ogni singola linea;
      c) dalla  documentazione giustificativa dei costi sostenuti per
l'esercizio del servizio.
                               Art. 6.
                     Norme transitorie e finali
    1.  In fase di prima applicazione per l'anno 2006 le domande sono
presentate  entro  trenta  giorni dall'entrata in vigore del presente
Regolamento  e sono ammessi a contribuzione gli oneri di cui all'Art.
3 sostenuti nell'intero esercizio 2006.
                               Art. 7.
                          Entrata in vigore
    1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  sul  Bollettino  ufficiale  della
Regione.
                     Visto, il Presidente: Illy
(Omissis)