Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione di contributi per lo svolgimento di autoservizi internazionali di collegamento tra il Friuli - Venezia Giulia e la Croazia in attuazione dell'Art. 6, comma 102, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (legge finanziaria 2006) come integrata dall'Art. 4, comma 60, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'Art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7). Art. 1. O g g e t t o 1. Il presente regolamento disciplina la concessione dei contributi per la compensazione degli obblighi di servizio imposti per lo svolgimento del servizio di trasporto di viaggiatori effettuato a mezzo di autobus tra la Regione Friuli-Venezia Giulia e la Repubblica di Croazia a norma dell'Art. 6, comma 102, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (finanziaria 2006) come integrata dall'Art. 4, comma 60, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'Art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7). Art. 2. Finalita' e condizioni di ammissibilita' 1. I contributi sono concessi, salvaguardando la libera concorrenza e la liberta' di prestazione dei servizi di trasporto, al fine di promuovere lo sviluppo dei trasporti di viaggiatori effettuato a mezzo di autobus per il collegamento tra la Regione Friuli-Venezia Giulia e la Repubblica di Croazia e per compensare le situazione di svantaggio economico dovuto al diverso peso dei costi di esercizio ed in particolare del costo del lavoro negli Stati interessati. 2. Possono beneficiare del contributo le imprese di trasporto aventi sede legale o operativa nella Regione Friuli-Venezia Giulia in possesso delle concessioni all'esercizio di linee internazionali tra Italia e Croazia rilasciate dalle competenti autorita', in funzione di appositi accordi bilaterali tra i due Paesi e in base alle quali le aziende stesse operano in ottemperanza a precisi obblighi di servizio cosi' imposti. 3. Gli obblighi di servizio pubblico, quali l'obbligo di esercizio, di trasporto e tariffario, concordati nell'ambito dell'accordo fra la Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia e la Repubblica italiana sugli autotrasporti di viaggiatori e di merci firmato a Belgrado il 27 luglio 1960 e contenuti nella concessione di cui al comma 2 riguardano: a) l'itinerario della linea, con indicazione della relativa percorrenza chilometrica; b) la tariffa espressa per chilometro percorso; c) il programma di esercizio (fermate, frequenza ed orari). 4. E' condizione necessaria per l'ottenimento dei contributi da parte dell'impresa l'osservanza da parte della stessa degli obblighi di servizio. 5. I beneficiari devono garantire i requisiti in materia di sicurezza stradale per quanto concerne le norme applicabili ai conducenti ed ai veicoli fissati dalla vigente normativa nazionale e comunitaria, nonche' le condizioni stabilite con riguardo all'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali. Art. 3. Commisurazione del contributo 1. La misura del contributo concedibile e' corrispondente alla differenza fra i costi ammissibili e imputabili all'impresa sulla base degli obblighi di servizio pubblico, come determinati con riferimento ai parametri desunti dal piano regionale per il trasporto pubblico locale (PRTPL) approvato con DGR n. 3377 del 20 novembre 1998, rivalutati con gli indici ISTAT per il settore dei trasporti, ed ai parametri definiti nella concessione di cui all'Art. 4, comma 2, lettera a) come indicato nell'allegato A, parte integrante del presente regolamento, ed i proventi presunti del traffico delle linee esercite come indicati nell'istanza di cui all'Art. 4, comma 2. 2. Il costo del personale conducente e' calcolato considerando il numero di conducenti determinato secondo la formula contenuta nell'allegato A. 3. Non e' ammesso il cumulo del presente contributo con altre misure analoghe, destinate a compensare direttamente o indirettamente il costo del servizio. Art. 4. Presentazione della domanda 1. Le imprese che intendono beneficiare del contributo devono presentare alla direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilita' e infrastrutture di trasporto - servizio trasporto pubblico locale - domanda entro e non oltre il 1° marzo di ogni anno. 2. La domanda, che deve contenere l'indicazione della percorrenza chilometrica presunta di ciascuna linea, determinata in base alla concessione con riferimento all'anno di esercizio, e dai ricavi presunti di traffico, va inoltre corredata: a) dalla concessione di cui all'Art. 2, comma 2, rilasciata dallo Stato italiano e dalla corrispondente documentazione rilasciata dalla Repubblica di Croazia contenente l'obbligo di esercizio, l'obbligo di trasporto e l'obbligo tariffario; b) dal certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; c) dalle seguenti dichiarazioni rese ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e successive modifiche ed integrazioni, concernenti: 1) la sede legale o la principale organizzazione aziendale, che deve trovarsi all'interno del territorio regionale; 2) il possesso dei requisiti di onorabilita', idoneita' finanziaria e professionale previsti dal decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 (Attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/1976/CE del 1° ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonche' il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della liberta' di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali), e successive modifiche, in materia di professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori. L'idoneita' finanziaria puo' essere comprovata dalla presentazione di adeguata attestazione bancaria, nonche' dall'estratto di bilancio degli ultimi tre anni con l'indicazione del fatturato globale e del fatturato relativo al settore di cui al presente regolamento; 3) il numero degli autobus da adibirsi al servizio internazionale con la specificazione della data della prima immatricolazione e dei dati identificativi del mezzo; 4) l'assenza di sovvenzioni pubbliche per l'acquisto di tali autobus; 5) il numero dei conducenti e la natura giuridica del loro rapporto lavorativo; 6) il possesso del certificato di abilitazione professionale di cui all'Art. 116, comma 8, del decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e successive modifiche, da parte del personale adibito alla guida degli autobus; 7) l'adozione del regime di contabilita' separata tra l'attivita' di trasporto internazionale e altre attivita' ai sensi e per gli effetti del regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile, e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 5. Modalita' di concessione, erogazione e rendicontazione del contributo 1. I contributi sono concessi sulla base della domanda e della relativa documentazione presentata e liquidati nell'anno successivo in base ai dati dichiarati a consuntivo. 2. La documentazione a consuntivo deve essere corredata: a) dal prospetto delle percorrenze debitamente vistato dall'ufficio provinciale di Trieste del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - dipartimento dei trasporti terrestri; b) dalla dichiarazione dei ricavi tariffari effettivamente percepiti per ogni singola linea; c) dalla documentazione giustificativa dei costi sostenuti per l'esercizio del servizio. Art. 6. Norme transitorie e finali 1. In fase di prima applicazione per l'anno 2006 le domande sono presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento e sono ammessi a contribuzione gli oneri di cui all'Art. 3 sostenuti nell'intero esercizio 2006. Art. 7. Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. Visto, il Presidente: Illy (Omissis)