Art. 10. 1. Il comma 1 dell'art. 19 del decreto del presidente della provincia dell'8 maggio 2001, n. 19, e' cosi' sostituito: «1. L'esame di pesca viene svolto dinnanzi ad un'apposita commissione nominata dalla giunta provinciale e composta da un funzionario provinciale appartenente alla nona qualifica funzionale, anche se collocato a riposo, quale presidente, e da due esperti di' pesca di cui uno scelto da una terna proposta dalla federazione della pesca della provincia di Bolzano. Agli esami assiste un dipendente dell'ufficio quale segretario.». Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, 10 agosto 2006 Il vice presidente della Provincia: Saurer