Art. 10.

   1.  Il  comma  1  dell'art.  19  del  decreto del presidente della
provincia dell'8 maggio 2001, n. 19, e' cosi' sostituito:
   «1.   L'esame  di  pesca  viene  svolto  dinnanzi  ad  un'apposita
commissione  nominata  dalla  giunta  provinciale  e  composta  da un
funzionario  provinciale appartenente alla nona qualifica funzionale,
anche  se  collocato a riposo, quale presidente, e da due esperti di'
pesca di cui uno scelto da una terna proposta dalla federazione della
pesca  della  provincia  di Bolzano. Agli esami assiste un dipendente
dell'ufficio quale segretario.».
   Il  presente  decreto  sara'  pubblicato  nel Bollettino ufficiale
della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo e di farlo
osservare.
   Bolzano, 10 agosto 2006
             Il vice presidente della Provincia: Saurer