Art. 2. 1. All'art. 3 del decreto del presidente della provincia dell'8 maggio 2001, n. 19, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente comma 7: «7. Le associazioni e federazioni di pesca affiliate al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) possono essere autorizzate ad effettuare, ai fini dell'allestimento di' gare da pesca, semine di specie salmonicole in misura superiore al doppio della produttivita' naturale annuale, solamente se gestiscono piu' acque da pesca e comunque solo per un tratto d'acqua. L'ufficio puo' concedere tale autorizzazione anche congiuntamente con l'approvazione del piano di' gestione annuale.».