Art. 2.

   1.  All'art.  3  del decreto del presidente della provincia dell'8
maggio 2001, n. 19, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente comma 7:
   «7.  Le  associazioni e federazioni di pesca affiliate al Comitato
Olimpico  Nazionale  Italiano  (CONI)  possono  essere autorizzate ad
effettuare,  ai  fini  dell'allestimento di' gare da pesca, semine di
specie  salmonicole in misura superiore al doppio della produttivita'
naturale  annuale,  solamente  se  gestiscono  piu'  acque da pesca e
comunque  solo  per  un tratto d'acqua. L'ufficio puo' concedere tale
autorizzazione  anche congiuntamente con l'approvazione del piano di'
gestione annuale.».