Art. 3. 1. Il comma 4 dell'art. 4 del decreto del presidente della provincia dell'8 maggio 2001, n. 19, e' cosi' sostituito: «4. Il prelievo di pesci e' consentito solo per il loro trasferimento in altre acque da pesca, per l'asportazione di' quelli ammalati e per scopi di fecondazione artificiale, nonche' per motivi scientifici e didattici, compresa l'esposizione durante l'esame di pesca. Ove possibile gli esemplari prelevati vanno rimessi in acque da pesca a loro adatte.».