Art. 3.

   1.  Il  comma  4  dell'art.  4  del  decreto  del presidente della
provincia dell'8 maggio 2001, n. 19, e' cosi' sostituito:
   «4.   Il  prelievo  di  pesci  e'  consentito  solo  per  il  loro
trasferimento  in altre acque da pesca, per l'asportazione di' quelli
ammalati  e per scopi di fecondazione artificiale, nonche' per motivi
scientifici  e  didattici,  compresa l'esposizione durante l'esame di
pesca.  Ove  possibile gli esemplari prelevati vanno rimessi in acque
da pesca a loro adatte.».