Art. 5.

   1.  Il  comma  5  dell'art.  9  del  decreto  del presidente della
provincia dell'8 maggio 2001, n. 19, e' cosi' sostituito:
   «5. E' vietata l'immissione nelle acque di pesci ammalati o che si
sospetta  siano  malati.  La  semina  straordinaria  di salmonidi per
manifestazioni  agonistiche  e' consentita solamente per le finalita'
di cui al comma 7 dell'art. 3.».