Art. 5. 1. Il comma 5 dell'art. 9 del decreto del presidente della provincia dell'8 maggio 2001, n. 19, e' cosi' sostituito: «5. E' vietata l'immissione nelle acque di pesci ammalati o che si sospetta siano malati. La semina straordinaria di salmonidi per manifestazioni agonistiche e' consentita solamente per le finalita' di cui al comma 7 dell'art. 3.».