Art. 6.

   1.  All'art.  11 del decreto del presidente della provincia dell'8
maggio 2001, n. 19, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente comma 5:
   «5.  Gli  addetti alla vigilanza ittica possono utilizzare cloruro
di   sodio  nella  quantita'  strettamente  necessaria  ai  fini  del
controllo della portata residua prescritta per derivazioni idriche.».