Art. 6. 1. All'art. 11 del decreto del presidente della provincia dell'8 maggio 2001, n. 19, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente comma 5: «5. Gli addetti alla vigilanza ittica possono utilizzare cloruro di sodio nella quantita' strettamente necessaria ai fini del controllo della portata residua prescritta per derivazioni idriche.».