Art. 7.

   1.  Il  comma  6  dell'art.  13  del  decreto del presidente della
provincia dell'8 maggio 2001, n. 19, e' cosi' sostituito:
   «6.  Il  pescatore  deve  comunque  osservare le prescrizioni e le
limitazioni contenute nel piano di coltivazione approvato. In caso di
violazione  di tale obbligo gli addetti alla vigilanza ittica possono
ritirare il permesso di pesca.».