Art. 7. 1. Il comma 6 dell'art. 13 del decreto del presidente della provincia dell'8 maggio 2001, n. 19, e' cosi' sostituito: «6. Il pescatore deve comunque osservare le prescrizioni e le limitazioni contenute nel piano di coltivazione approvato. In caso di violazione di tale obbligo gli addetti alla vigilanza ittica possono ritirare il permesso di pesca.».