Art. 8. 1. Il comma 3 dell'art. 15 del decreto del presidente della provincia dell'8 maggio 2001, n. 19, e' cosi' sostituito: «3. E' consentito l'uso di ogni tipo di' esca naturale o artificiale, escluse la larva della mosca carnaria, le uova di pesce e le specie ittiche protette durante tutto l'anno, o quelle non autoctone. Quali esche vive possono essere utilizzate esclusivamente la sanguinerola, la scardola, il triotto, l'alborella ed il cavedano, ma solamente nelle acque ciprinicole. Nei laghi e bacini artificiali la pesca puo' essere esercitata con le uova di salmone.».