Art. 8.

   1.  Il  comma  3  dell'art.  15  del  decreto del presidente della
provincia dell'8 maggio 2001, n. 19, e' cosi' sostituito:
   «3.  E'  consentito  l'uso  di  ogni  tipo  di'  esca  naturale  o
artificiale,  escluse la larva della mosca carnaria, le uova di pesce
e  le  specie  ittiche  protette  durante  tutto l'anno, o quelle non
autoctone.  Quali esche vive possono essere utilizzate esclusivamente
la sanguinerola, la scardola, il triotto, l'alborella ed il cavedano,
ma  solamente nelle acque ciprinicole. Nei laghi e bacini artificiali
la pesca puo' essere esercitata con le uova di salmone.».