Art. 9. 1. I commi 1 e 2 dell'art. 17 del decreto del presidente della provincia dell'8 maggio 2001, n. 19, sono cosi' sostituiti: «1. Fatta eccezione per i partecipanti a manifestazioni agonistiche di' cui al comma 7 dell'art. 3 o preventivamente autorizzate dall'ufficio, il titolare di' un permesso di pesca non puo' catturare piu' di' quattro specie salmonicole al giorno. Raggiunto questo limite, e' vietata la prosecuzione della pesca. 2. Le disposizioni di' cui al comma 1 non si applicano nei confronti degli acquicoltori. Non si applicano inoltre ai laghi di montagna ove le popolazioni salmonicole presenti tendono al nanismo e tale circostanza e' confermata nel piano di gestione annuale.».