Art. 9.

   1.  I  commi  1  e 2 dell'art. 17 del decreto del presidente della
provincia dell'8 maggio 2001, n. 19, sono cosi' sostituiti:
   «1.   Fatta   eccezione   per   i  partecipanti  a  manifestazioni
agonistiche  di'  cui  al  comma  7  dell'art.  3  o  preventivamente
autorizzate  dall'ufficio,  il  titolare di' un permesso di pesca non
puo'  catturare  piu'  di'  quattro  specie  salmonicole  al  giorno.
Raggiunto questo limite, e' vietata la prosecuzione della pesca.
   2.  Le  disposizioni  di'  cui  al  comma  1  non si applicano nei
confronti  degli  acquicoltori.  Non si applicano inoltre ai laghi di
montagna ove le popolazioni salmonicole presenti tendono al nanismo e
tale circostanza e' confermata nel piano di gestione annuale.».