Art. 13. Funzionamento dell'ART 1. Le comunicazioni dei detentori di apparecchiature radiogene di cui all'Art. 12 della legge regionale n. 32/2003 possono essere effettuate sia in forma cartacea che mediante modalita' informatica. 2. La comunicazione cartacea e' effettuata utilizzando i moduli di cui all'allegato al presente regolamento, ed e' inviata, a cura del detentore interessato, al dipartimento di prevenzione dell'azienda U.S.L. competente per territorio. 3. La comunicazione informatica e' effettuata previa richiesta, al dipartimento di prevenzione dell'azienda U.S.L. competente, di apposito identificativo di accesso, e di una parola d'ordine specifica. 4. I detentori di apparecchiature radiogene, ove autorizzati secondo la procedura di cui al comma 3, accedono direttamente all'ART, e gestiscono il proprio archivio.