Art. 13.
                       Funzionamento dell'ART
    1. Le comunicazioni dei detentori di apparecchiature radiogene di
cui  all'Art.  12  della  legge  regionale  n. 32/2003 possono essere
effettuate sia in forma cartacea che mediante modalita' informatica.
    2.  La  comunicazione cartacea e' effettuata utilizzando i moduli
di  cui  all'allegato  al presente regolamento, ed e' inviata, a cura
del   detentore   interessato,   al   dipartimento   di   prevenzione
dell'azienda U.S.L. competente per territorio.
    3.  La  comunicazione informatica e' effettuata previa richiesta,
al  dipartimento  di  prevenzione  dell'azienda U.S.L. competente, di
apposito   identificativo  di  accesso,  e  di  una  parola  d'ordine
specifica.
    4.  I  detentori  di  apparecchiature  radiogene, ove autorizzati
secondo  la  procedura  di  cui  al  comma  3,  accedono direttamente
all'ART, e gestiscono il proprio archivio.