Art. 14.
              Accesso dei soggetti pubblici competenti
    1.  L'  accesso  all'ART  e' garantito a tutti gli enti ed organi
pubblici  che,  secondo  quanto  previsto  dal  capo  V  della  legge
regionale n. 32/2003, svolgano funzioni amministrative di controllo e
di  prevenzione,  in  relazione  alle  materie  oggetto  del presente
regolamento.