Art. 16.
               Valutazione della dose alla popolazione
    1.   La   valutazione   della  dose  alla  popolazione  dovuta  a
esposizioni a scopo medico ottempera agli obblighi previsti dall'Art.
12,  comma  2,  del  decreto  legislativo  26  maggio  2000,  n.  187
(Attuazione  della  direttiva  97/43/Euratom in materia di protezione
sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti
connesse ad esposizioni mediche).
    2.  La  valutazione  di  cui al comma 1 costituisce, con riguardo
alla  popolazione  della  Regione Toscana ed ai gruppi di riferimento
della   stessa,  l'adempimento  previsto  dall'Art.  14  della  legge
regionale n. 32/2003.
    3.  La  Regione  Toscana,  ai  fini  di cui al presente articolo,
promuove  e  realizza  progetti mirati, correlati alle direttrici del
piano  sanitario  regionale; Al relativo finanziamento si provvede ai
sensi  dell'Art.  17-bis della legge regionale n. 32/2005, introdotto
dalla legge regionale n. 70/2005.
    4.  La realizzazione dei progetti di cui al comma 3 e' effettuata
anche   mediante   la   collaborazione   delle   strutture  sanitarie
territoriali, e dei soggetti istituzionali interessati, predisponendo
altresi' rapporti periodici sui risultati della valutazione di cui al
comma 1.