Art. 16. Valutazione della dose alla popolazione 1. La valutazione della dose alla popolazione dovuta a esposizioni a scopo medico ottempera agli obblighi previsti dall'Art. 12, comma 2, del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187 (Attuazione della direttiva 97/43/Euratom in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche). 2. La valutazione di cui al comma 1 costituisce, con riguardo alla popolazione della Regione Toscana ed ai gruppi di riferimento della stessa, l'adempimento previsto dall'Art. 14 della legge regionale n. 32/2003. 3. La Regione Toscana, ai fini di cui al presente articolo, promuove e realizza progetti mirati, correlati alle direttrici del piano sanitario regionale; Al relativo finanziamento si provvede ai sensi dell'Art. 17-bis della legge regionale n. 32/2005, introdotto dalla legge regionale n. 70/2005. 4. La realizzazione dei progetti di cui al comma 3 e' effettuata anche mediante la collaborazione delle strutture sanitarie territoriali, e dei soggetti istituzionali interessati, predisponendo altresi' rapporti periodici sui risultati della valutazione di cui al comma 1.