Art. 18.
                       Obbligo di informazione
    1.  In  attuazione dell'Art. 14 della legge regionale n. 32/2003,
le   strutture   sanitarie,   pubbliche   e  private,  forniscono  le
informazioni  richieste  dalla  competente  struttura  amministrativa
regionale.
    2.  Le strutture sanitarie di cui al comma 1 sono inoltre tenute,
ai   fini  della  valutazione  disciplinata  dalle  disposizioni  del
presente   capo,   ad   autorizzare  l'accesso  alle  apparecchiature
detenute, per l'esecuzione di eventuali misure sperimentali.
    Il  presente  Regolamento  e' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Toscana.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione Toscana.
      Firenze, 1° giugno 2006
                               MARTINI