Art. 18. Obbligo di informazione 1. In attuazione dell'Art. 14 della legge regionale n. 32/2003, le strutture sanitarie, pubbliche e private, forniscono le informazioni richieste dalla competente struttura amministrativa regionale. 2. Le strutture sanitarie di cui al comma 1 sono inoltre tenute, ai fini della valutazione disciplinata dalle disposizioni del presente capo, ad autorizzare l'accesso alle apparecchiature detenute, per l'esecuzione di eventuali misure sperimentali. Il presente Regolamento e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Toscana. Firenze, 1° giugno 2006 MARTINI