Art. 7. Attivita' istruttoria preliminare all'esame della commissione 1. Ai fini dell'espressione del parere di cui alla presente sezione, il dipartimento di prevenzione dell'azienda U.S.L. competente trasmette alla commissione, entro trenta giorni dal ricevimento, la domanda di nulla osta, previa la verifica della regolarita' formale e della completezza di essa. 2. Entro lo stesso termine previsto dal comma 1, il dipartimento di prevenzione, previa l'effettuazione degli accertamenti eseguiti ai sensi dell'Art. 3, comma 2, della legge regionale n. 32/2003, trasmette inoltre alla Commissione, unitamente alla domanda di nulla osta, la documentazione inerente agli accertamenti effettuati.