Art. 7.
    Attivita' istruttoria preliminare all'esame della commissione
    1.  Ai  fini  dell'espressione  del  parere  di cui alla presente
sezione,   il   dipartimento   di   prevenzione  dell'azienda  U.S.L.
competente  trasmette  alla  commissione,  entro  trenta  giorni  dal
ricevimento,  la  domanda  di  nulla  osta,  previa la verifica della
regolarita' formale e della completezza di essa.
    2.  Entro lo stesso termine previsto dal comma 1, il dipartimento
di prevenzione, previa l'effettuazione degli accertamenti eseguiti ai
sensi  dell'Art.  3,  comma  2,  della  legge  regionale  n. 32/2003,
trasmette  inoltre alla Commissione, unitamente alla domanda di nulla
osta, la documentazione inerente agli accertamenti effettuati.