Art. 8.
                          Improcedibilita'
    1.  Il  segretario  della  commissione  procede  all'esame  della
regolarita' formale delle domande trasmesse ai sensi dell'Art. 7.
    2.  In  attuazione di quanto disposto dall'Art. 5, comma 2, della
legge  regionale  n. 32/2003, non possono essere sottoposte all'esame
della  Commissione  le  domande  che  non  risultino  corredate dalla
documentazione   prevista   dall'allegato   IX,  n.  4,  del  decreto
legislativo  17  marzo  1995,  n.  230  (Attuazione  delle  direttive
96/29/Euratom in materia di protezione sanitaria delle persone contro
i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti).
    3.  Nei  casi  di cui al comma 2, il segretario della commissione
procede   alla   relativa   comunicazione  al  soggetto  richiedente,
specificando  espressamente  le  cause dell'improcedibilita', ai fini
della  necessaria  integrazione della domanda presentata. Copia della
comunicazione  e'  trasmessa  al  dipartimento  di prevenzione di cui
all'Art. 7, ed al comune competente.
    4.  Fermo  restando  quanto  disposto  dall'Art.  5  della  legge
regionale n. 32/2003, la commissione puo' richiedere la produzione di
ulteriore   documentazione   tecnica   in   possesso   del   soggetto
interessato,    qualora    lo   ritenga   indispensabile   ai   fini'
dell'espressione del parere di cui all'Art. 10.