Art. 8. Improcedibilita' 1. Il segretario della commissione procede all'esame della regolarita' formale delle domande trasmesse ai sensi dell'Art. 7. 2. In attuazione di quanto disposto dall'Art. 5, comma 2, della legge regionale n. 32/2003, non possono essere sottoposte all'esame della Commissione le domande che non risultino corredate dalla documentazione prevista dall'allegato IX, n. 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle direttive 96/29/Euratom in materia di protezione sanitaria delle persone contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti). 3. Nei casi di cui al comma 2, il segretario della commissione procede alla relativa comunicazione al soggetto richiedente, specificando espressamente le cause dell'improcedibilita', ai fini della necessaria integrazione della domanda presentata. Copia della comunicazione e' trasmessa al dipartimento di prevenzione di cui all'Art. 7, ed al comune competente. 4. Fermo restando quanto disposto dall'Art. 5 della legge regionale n. 32/2003, la commissione puo' richiedere la produzione di ulteriore documentazione tecnica in possesso del soggetto interessato, qualora lo ritenga indispensabile ai fini' dell'espressione del parere di cui all'Art. 10.