Art. 9. Attivita' istruttoria della commissione 1. Il Presidente della commissione individua, tra i membri componenti di' essa, un relatore con il compito di verificare i contenuti tecnici della documentazione a corredo di ciascuna domanda. 2. Il relatore individuato ai sensi del comma 1 puo' richiedere al Presidente, anche ai fini di cui al comma 5, la collaborazione di altri membri della commissione, esperti nella materia di cui si tratti, nonche' di eventuali ulteriori esperti, in rappresentanza degli organismi elencati dall'Art. 4, comma 2. 3. Il segretario della commissione, su richiesta del relatore, procede a richiedere agli interessati le necessarie informazioni e la eventuale documentazione aggiuntiva di cui all'Art. 8, comma 4, effettuando altresi' le necessarie verifiche inerenti la regolarita' formale di essa. 4. Preliminarmente alla seduta della commissione, ciascun membro di essa puo' procedere all'esame della documentazione relativa alle domande di nulla osta presentate. 5. La commissione puo' effettuare, qualora lo ritenga necessario, sopralluoghi di approfondimento, in relazione alle peculiarita' delle pratiche pervenute. 6. Il relatore, a conclusione dell'istruttoria, formula, in base alla documentazione presentata, le osservazioni scritte ritenute necessarie ai fini dell'espressione del parere di cui all'Art. 10, illustrando alla commissione le problematiche inerenti alla fattispecie esaminata.