Art. 9.
               Attivita' istruttoria della commissione
    1.  Il  Presidente  della  commissione  individua,  tra  i membri
componenti  di'  essa,  un  relatore  con  il compito di verificare i
contenuti tecnici della documentazione a corredo di ciascuna domanda.
    2.  Il  relatore individuato ai sensi del comma 1 puo' richiedere
al  Presidente, anche ai fini di cui al comma 5, la collaborazione di
altri  membri  della  commissione,  esperti  nella  materia di cui si
tratti,  nonche'  di  eventuali  ulteriori esperti, in rappresentanza
degli organismi elencati dall'Art. 4, comma 2.
    3.  Il  segretario  della commissione, su richiesta del relatore,
procede a richiedere agli interessati le necessarie informazioni e la
eventuale  documentazione  aggiuntiva  di  cui  all'Art.  8, comma 4,
effettuando  altresi' le necessarie verifiche inerenti la regolarita'
formale di essa.
    4.  Preliminarmente alla seduta della commissione, ciascun membro
di  essa  puo' procedere all'esame della documentazione relativa alle
domande di nulla osta presentate.
    5. La commissione puo' effettuare, qualora lo ritenga necessario,
sopralluoghi di approfondimento, in relazione alle peculiarita' delle
pratiche pervenute.
    6.  Il relatore, a conclusione dell'istruttoria, formula, in base
alla  documentazione  presentata,  le  osservazioni  scritte ritenute
necessarie  ai  fini  dell'espressione del parere di cui all'Art. 10,
illustrando   alla   commissione   le   problematiche  inerenti  alla
fattispecie esaminata.