Art. 10. Consiglio dei «Molisani nel mondo» 1. E' istituito il Consiglio dei «Molisani nel mondo» di seguito denominato: «Consiglio». 2. Il Consiglio e' composto: a) dal Presidente della giunta regionale, o dall'assessore ai «Molisani nel mondo» che, la presiede; b) da dodici rappresentanti delle federazioni; c) da un rappresentante di ciascuna delle province di Campobasso e di Isernia; d) da un rappresentante delle Unioncamere; e) da un rappresentante dell'Universita' degli studi del Molise f) da tre sindaci dei comuni della Regione, designati dal Consiglio regionale; g) da un rappresentante indicato dalle strutture regionali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative in campo nazionale; h) dal direttore regionale dell'Agenzia «Molise lavoro»; i) dal presidente del Consiglio dei «Giovani molisani nel mondo». 3. Il Presidente del Consiglio dei «Molisani nel mondo» puo' far intervenire alle sedute, senza diritto di voto, uno o piu' esperti nei problemi del settore, nonche' funzionari regionali, rappresentanti di amministrazioni e di enti interessati; partecipano, con voto consultivo, i rappresentanti del Consiglio generale dell'emigrazione (C.G.E.) molisani. 4. Il Consiglio e' nominato con decreto del Presidente della giunta regionale, dura in carica per la durata della legislatura regionale ed e' rinnovato successivamente all'insediamento del nuovo Consiglio regionale. 5. Il Consiglio, nella prima riunione, elegge due vicepresidenti di cui uno proveniente dall'estero con funzione di coordinatore. 6. Le funzioni di segretario del Consiglio sono svolte da un funzionario dell'assessorato ai «Molisani nel mondo». 7. Il Consiglio adotta validamente le proprie deliberazioni: a) in prima convocazione con la presenza della meta' piu' uno dei componenti; b) in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti. Il Consiglio si riunisce almeno due volte all'anno per l'espletamento dei compiti di cui all'Art. 11. 8. La giunta regionale provvede alle spese per l'attivita' del Consiglio, nonche' alle spese di viaggio e ospitalita' per i componenti. 9. Il Consiglio dei «Molisani nel mondo» puo' riunirsi anche in localita' diverse sia in Italia che all'estero. 10. E' istituito il Consiglio dei «Giovani molisani nel mondo» composto da quindici membri in rappresentanza delle aree geografiche dove la presenza degli emigrati molisani e' piu' rilevante. Il Consiglio elegge al suo interno un ufficio di presidenza costituito da un presidente, due vicepresidenti e da un segretario. La giunta regionale, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, predispone un regolamento per la disciplina dei compiti e delle funzioni dell'organismo.