Art. 10.
                 Consiglio dei «Molisani nel mondo»
    1.  E' istituito il Consiglio dei «Molisani nel mondo» di seguito
denominato: «Consiglio».
    2. Il Consiglio e' composto:
      a) dal  Presidente  della giunta regionale, o dall'assessore ai
«Molisani nel mondo» che, la presiede;
      b) da dodici rappresentanti delle federazioni;
      c) da   un   rappresentante   di  ciascuna  delle  province  di
Campobasso e di Isernia;
      d) da un rappresentante delle Unioncamere;
      e) da un rappresentante dell'Universita' degli studi del Molise
      f) da  tre  sindaci  dei  comuni  della  Regione, designati dal
Consiglio regionale;
      g) da  un  rappresentante  indicato  dalle  strutture regionali
delle    organizzazioni    sindacali    dei   lavoratori maggiormente
rappresentative in campo nazionale;
      h) dal direttore regionale dell'Agenzia «Molise lavoro»;
      i) dal  presidente  del  Consiglio  dei  «Giovani  molisani nel
mondo».
    3.  Il Presidente del Consiglio dei «Molisani nel mondo» puo' far
intervenire  alle  sedute,  senza diritto di voto, uno o piu' esperti
nei    problemi    del   settore,   nonche'   funzionari   regionali,
rappresentanti di amministrazioni e di enti interessati; partecipano,
con   voto   consultivo,  i  rappresentanti  del  Consiglio  generale
dell'emigrazione (C.G.E.) molisani.
    4.  Il  Consiglio  e'  nominato  con decreto del Presidente della
giunta  regionale,  dura  in  carica  per la durata della legislatura
regionale  ed e' rinnovato successivamente all'insediamento del nuovo
Consiglio regionale.
    5.  Il Consiglio, nella prima riunione, elegge due vicepresidenti
di cui uno proveniente dall'estero con funzione di coordinatore.
    6.  Le  funzioni  di  segretario  del Consiglio sono svolte da un
funzionario dell'assessorato ai «Molisani nel mondo».
    7. Il Consiglio adotta validamente le proprie deliberazioni:
      a) in  prima  convocazione con la presenza della meta' piu' uno
dei componenti;
      b) in  seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo
dei suoi componenti.
    Il   Consiglio   si   riunisce  almeno  due  volte  all'anno  per
l'espletamento dei compiti di cui all'Art. 11.
    8.  La  giunta  regionale provvede alle spese per l'attivita' del
Consiglio,  nonche'  alle  spese  di  viaggio  e  ospitalita'  per  i
componenti.
    9.  Il  Consiglio dei «Molisani nel mondo» puo' riunirsi anche in
localita' diverse sia in Italia che all'estero.
    10.  E'  istituito  il Consiglio dei «Giovani molisani nel mondo»
composto  da quindici membri in rappresentanza delle aree geografiche
dove  la  presenza  degli  emigrati  molisani  e'  piu' rilevante. Il
Consiglio  elegge  al suo interno un ufficio di presidenza costituito
da  un  presidente,  due vicepresidenti e da un segretario. La giunta
regionale,  entro  due  mesi  dall'entrata  in  vigore della presente
legge,  predispone  un  regolamento  per  la disciplina dei compiti e
delle funzioni dell'organismo.