Art. 13. Associazionismo 1. La Regione riconosce le funzioni e le attivita' svolte dalle associazioni e dalle federazioni da esse costituite, che operano da almeno un anno con carattere di continuita', con sede all'estero o nel Molise, al fine di sviluppare i rapporti con le comunita' molisane nel mondo, assicurare la tutela dei diritti civili e sociali, conservare il valore dell'identita' della terra d'origine. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' istituito, presso l'assessorato ai rapporti con i «Molisani nel mondo» il registro regionale delle associazioni e rispettive federazioni. Al registro sono iscritte: a) le associazioni operanti all'estero e le loro federazioni; b) le associazioni regionali che operano in Molise per i cittadini emigrati e le loro famiglie. 3. Per ottenere l'iscrizione al registro regionale le associazioni e le federazioni devono attenersi a quanto prescritto in apposita deliberazione della giunta regionale da emanarsi su proposta dell'assessore ai rapporti con i «Molisani nel mondo». 4. Resta valida l'iscrizione al registro regionale delle associazioni e delle federazioni, ai sensi delle leggi regionali 25 agosto 1989, n. 12, e 24 marzo 1993, n. 8.