Art. 13.
                           Associazionismo
    1.  La  Regione riconosce le funzioni e le attivita' svolte dalle
associazioni  e  dalle federazioni da esse costituite, che operano da
almeno  un  anno  con carattere di continuita', con sede all'estero o
nel  Molise,  al  fine  di  sviluppare  i  rapporti  con le comunita'
molisane  nel  mondo,  assicurare  la  tutela  dei  diritti  civili e
sociali, conservare il valore dell'identita' della terra d'origine.
    2.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma 1 e' istituito, presso
l'assessorato  ai  rapporti  con  i  «Molisani nel mondo» il registro
regionale  delle  associazioni  e rispettive federazioni. Al registro
sono iscritte:
      a) le associazioni operanti all'estero e le loro federazioni;
      b)  le  associazioni  regionali  che  operano  in  Molise per i
cittadini emigrati e le loro famiglie.
    3.   Per   ottenere   l'iscrizione   al   registro  regionale  le
associazioni e le federazioni devono attenersi a quanto prescritto in
apposita deliberazione della giunta regionale da emanarsi su proposta
dell'assessore ai rapporti con i «Molisani nel mondo».
    4.   Resta   valida  l'iscrizione  al  registro  regionale  delle
associazioni  e  delle  federazioni,  ai  sensi delle leggi regionali
25 agosto 1989, n. 12, e 24 marzo 1993, n. 8.