Art. 14.
             Contributi alle associazioni e federazioni
    1.  La  giunta  regionale  concede contributi alle associazioni e
federazioni  iscritte nel registro regionale per le iniziative di cui
alla presente legge.
    2. Per la richiesta di concessione dei contributi le associazioni
e  le federazioni devono presentare domanda all'Assessorato regionale
competente corredata di:
      a) programma  dettagliato  delle  iniziative da realizzare, con
relazione  illustrativa  su  contenuti,  modalita' di realizzazione e
finalita' di ciascuna iniziativa;
      b) piano  finanziario  con l'indicazione delle spese previste e
dei mezzi finanziari disponibili.
    3. I contributi di cui al presente articolo sono assegnati con le
modalita' di cui all'Art. 4.