Art. 14. Contributi alle associazioni e federazioni 1. La giunta regionale concede contributi alle associazioni e federazioni iscritte nel registro regionale per le iniziative di cui alla presente legge. 2. Per la richiesta di concessione dei contributi le associazioni e le federazioni devono presentare domanda all'Assessorato regionale competente corredata di: a) programma dettagliato delle iniziative da realizzare, con relazione illustrativa su contenuti, modalita' di realizzazione e finalita' di ciascuna iniziativa; b) piano finanziario con l'indicazione delle spese previste e dei mezzi finanziari disponibili. 3. I contributi di cui al presente articolo sono assegnati con le modalita' di cui all'Art. 4.