Art. 17.
                          Norma transitoria
    1.  Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della
presente  legge  si  applicano  le  disposizioni  di  cui  alle leggi
regionali  n.  12/1989 e n. 8/1993, nonche' le disposizioni di cui al
regolamento regionale n. 3/1993.