Art. 18. Norma finanziaria 1. Per gli oneri derivanti dagli interventi di cui alla presente legge si provvede, per l'esercizio finanziario 2006 del bilancio regionale utilizzando gli stanziamenti iscritti nella unita' previsionale di base n. 302. 2. Agli oneri relativi agli esercizi finanziari 2007 e successivi si provvede con le rispettive leggi approvative di bilancio.