Art. 18.
                          Norma finanziaria
    1.  Per gli oneri derivanti dagli interventi di cui alla presente
legge  si  provvede,  per  l'esercizio  finanziario 2006 del bilancio
regionale   utilizzando   gli   stanziamenti  iscritti  nella  unita'
previsionale di base n. 302.
    2. Agli oneri relativi agli esercizi finanziari 2007 e successivi
si provvede con le rispettive leggi approvative di bilancio.