Art. 2.
                        D e s t i n a t a r i
    1.  Possono  beneficiare degli interventi previsti dalla presente
legge:
      a) i cittadini di origine molisana residenti all'estero;
      b)  i cittadini molisani rientrati definitivamente in Italia da
non  piu'  di  due  anni  dopo aver maturato un periodo di permanenza
all'estero  per motivi di lavoro non inferiore a tre anni consecutivi
negli  ultimi cinque anni che abbiano fissato la propria residenza in
un comune del Molise;
      c) i figli ed il coniuge, anche superstite, dei soggetti di cui
alle  lettere a)  e  b),  nonche'  i  discendenti  fino  alla  quarta
generazione.
    2.  La  permanenza  all'estero  deve  risultare da certificazione
dell'autorita'   consolare   o   da  documentazione  equipollente  di
autorita'   dello   Stato  straniero  oppure  di  organismi  ed  enti
previdenziali stranieri o italiani.
    3. Qualora i soggetti di cui al comma 1, lettera b), rientrino in
Italia  a  causa  di  infortunio  o malattia professionale gravemente
invalidante,  o  per  il verificarsi di eventi socio-politici tali da
pregiudicare  la  loro  permanenza  nei  paesi  di  immigrazione,  si
prescinde  dal  requisito  della permanenza all'estero per almeno tre
anni.
    4.  Non  rientrano  tra  i  destinatari degli interventi previsti
dalla  presente  legge i dipendenti di pubbliche amministrazioni o di
ditte  e  imprese  italiane  distaccati  o inviati in missione presso
uffici, cantieri o fabbriche all'estero.