Art. 2. D e s t i n a t a r i 1. Possono beneficiare degli interventi previsti dalla presente legge: a) i cittadini di origine molisana residenti all'estero; b) i cittadini molisani rientrati definitivamente in Italia da non piu' di due anni dopo aver maturato un periodo di permanenza all'estero per motivi di lavoro non inferiore a tre anni consecutivi negli ultimi cinque anni che abbiano fissato la propria residenza in un comune del Molise; c) i figli ed il coniuge, anche superstite, dei soggetti di cui alle lettere a) e b), nonche' i discendenti fino alla quarta generazione. 2. La permanenza all'estero deve risultare da certificazione dell'autorita' consolare o da documentazione equipollente di autorita' dello Stato straniero oppure di organismi ed enti previdenziali stranieri o italiani. 3. Qualora i soggetti di cui al comma 1, lettera b), rientrino in Italia a causa di infortunio o malattia professionale gravemente invalidante, o per il verificarsi di eventi socio-politici tali da pregiudicare la loro permanenza nei paesi di immigrazione, si prescinde dal requisito della permanenza all'estero per almeno tre anni. 4. Non rientrano tra i destinatari degli interventi previsti dalla presente legge i dipendenti di pubbliche amministrazioni o di ditte e imprese italiane distaccati o inviati in missione presso uffici, cantieri o fabbriche all'estero.