Art. 4.
                     Programma degli interventi
    1.  Per  la  realizzazione  degli interventi di cui alla presente
legge  la  giunta  regionale,  sentito il Consiglio dei «Molisani nel
mondo»   di  cui  all'Art.  10,  predispone  un  programma  operativo
triennale.
    2. Il programma operativo triennale individua:
      a) gli obiettivi da perseguire;
      b)  la  tipologia  degli  interventi attuati direttamente dalla
Regione;
      c) la tipologia degli interventi di competenza dei comuni;
      d)  la  tipologia  degli  interventi eventualmente attuabili da
altri  enti, organismi o associazioni ed i criteri e le modalita' per
il relativo finanziamento;
      e)  le  direttive  di  attuazione,  con  le  indicazioni  delle
priorita' individuate per la realizzazione degli interventi;
      f)  i  criteri  di  ripartizione  delle  risorse  previste  nel
bilancio regionale;
      g)  le  modalita' per la verifica dello stato di attuazione dei
programmi e per l'eventuale revoca dei finanziamenti e contributi.
    3.  Il  programma  operativo  triennale  e' adottato dalla giunta
regionale.
    4.   Possono   essere  assunte  dalla  giunta  regionale  singole
iniziative   non   programmate   qualora  ricorrano  circostanze  non
prevedibili  in  sede di redazione del programma operativo triennale,
sentita la competente Commissione consiliare, in modo particolare per
gli alloggi e le iniziative concernenti attivita' produttive.
    5.   Nel  programma  operativo  triennale  sono  definiti  tempi,
criteri,  modalita'  e  condizioni  di  ammissibilita'  per i singoli
interventi  di cui al capo II, con la relativa dotazione finanziaria,
nonche'   la   ripartizione   dei   contributi  alle  associazioni  e
federazioni di cui all'Art. 14.