Art. 4. Programma degli interventi 1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge la giunta regionale, sentito il Consiglio dei «Molisani nel mondo» di cui all'Art. 10, predispone un programma operativo triennale. 2. Il programma operativo triennale individua: a) gli obiettivi da perseguire; b) la tipologia degli interventi attuati direttamente dalla Regione; c) la tipologia degli interventi di competenza dei comuni; d) la tipologia degli interventi eventualmente attuabili da altri enti, organismi o associazioni ed i criteri e le modalita' per il relativo finanziamento; e) le direttive di attuazione, con le indicazioni delle priorita' individuate per la realizzazione degli interventi; f) i criteri di ripartizione delle risorse previste nel bilancio regionale; g) le modalita' per la verifica dello stato di attuazione dei programmi e per l'eventuale revoca dei finanziamenti e contributi. 3. Il programma operativo triennale e' adottato dalla giunta regionale. 4. Possono essere assunte dalla giunta regionale singole iniziative non programmate qualora ricorrano circostanze non prevedibili in sede di redazione del programma operativo triennale, sentita la competente Commissione consiliare, in modo particolare per gli alloggi e le iniziative concernenti attivita' produttive. 5. Nel programma operativo triennale sono definiti tempi, criteri, modalita' e condizioni di ammissibilita' per i singoli interventi di cui al capo II, con la relativa dotazione finanziaria, nonche' la ripartizione dei contributi alle associazioni e federazioni di cui all'Art. 14.