Art. 8.
       Inserimento scolastico e riqualificazione professionale
    1.  La  Regione,  anche  in  concorso con i programmi nazionali e
comunitari,  nonche'  in  collaborazione  con  enti,  istituzioni  ed
associazioni,  promuove  in  favore  dei  soggetti di cui all'Art. 1,
comma 2, i seguenti interventi:
      a) la  frequenza  di  corsi  di  orientamento per l'inserimento
scolastico   e  per  la  formazione  linguistica  anche  mediante  la
concessione di assegni di studio;
      b) iniziative  di  supporto  per  il riconoscimento degli studi
compiuti all'estero;
      c) la  promozione  di  corsi  di  perfezionamento  della lingua
italiana in Italia ed all'estero;
      d) iniziative   per   la   formazione   e  la  riqualificazione
professionale.