Art. 8. Inserimento scolastico e riqualificazione professionale 1. La Regione, anche in concorso con i programmi nazionali e comunitari, nonche' in collaborazione con enti, istituzioni ed associazioni, promuove in favore dei soggetti di cui all'Art. 1, comma 2, i seguenti interventi: a) la frequenza di corsi di orientamento per l'inserimento scolastico e per la formazione linguistica anche mediante la concessione di assegni di studio; b) iniziative di supporto per il riconoscimento degli studi compiuti all'estero; c) la promozione di corsi di perfezionamento della lingua italiana in Italia ed all'estero; d) iniziative per la formazione e la riqualificazione professionale.