Art. 9. Interventi socio-assistenziali 1. Gli interventi socio-assistenziali in favore dei soggetti di cui all'Art. 1, comma 2, sono di competenza dei comuni dove viene fissata la residenza, che possono concedere contributi per: a) spese sostenute per il viaggio comprese anche quelle per i familiari; b) spese di trasporto per le masserizie sostenute per il definitivo rientro; c) spese di prima sistemazione; d) spese per la traslazione nella Regione delle salme degli emigrati e dei loro familiari deceduti all'estero; e) situazioni di particolare bisogno. 2. I finanziamenti per i contributi di cui al comma 1 sono erogati annualmente dalla Regione.