Art. 9.
                   Interventi socio-assistenziali
    1.  Gli  interventi socio-assistenziali in favore dei soggetti di
cui  all'Art.  1,  comma 2,  sono di competenza dei comuni dove viene
fissata la residenza, che possono concedere contributi per:
      a) spese  sostenute  per il viaggio comprese anche quelle per i
familiari;
      b) spese  di  trasporto  per  le  masserizie  sostenute  per il
definitivo rientro;
      c) spese di prima sistemazione;
      d) spese  per  la  traslazione  nella Regione delle salme degli
emigrati e dei loro familiari deceduti all'estero;
      e) situazioni di particolare bisogno.
    2.  I  finanziamenti  per  i  contributi  di  cui al comma 1 sono
erogati annualmente dalla Regione.