Art. 2.
                 Contributi in favore degli Istituti
    1.  Al  fine di dare attuazione ai principi della presente legge,
e' autorizzata, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla
entrata  in vigore della presente legge, la concessione di contributi
annui  a  favore degli Istituti di patronato e di assistenza sociale,
legalmente  riconosciuti  ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152,
che operano nel territorio della Regione Molise.
    2. I contributi sono integrativi di quelli concessi e previsti da
leggi  statali  sulla  materia  e  sono  attribuiti per attivita' non
statisticabili,  diverse da quelle gia' finanziate ai sensi dell'Art.
13 della predetta legge 30 marzo 2001, n. 152.