Art. 2. Contributi in favore degli Istituti 1. Al fine di dare attuazione ai principi della presente legge, e' autorizzata, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla entrata in vigore della presente legge, la concessione di contributi annui a favore degli Istituti di patronato e di assistenza sociale, legalmente riconosciuti ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152, che operano nel territorio della Regione Molise. 2. I contributi sono integrativi di quelli concessi e previsti da leggi statali sulla materia e sono attribuiti per attivita' non statisticabili, diverse da quelle gia' finanziate ai sensi dell'Art. 13 della predetta legge 30 marzo 2001, n. 152.