Art. 3. Forme di contributo 1. I contributi sono concessi in relazione: a) al numero di dipendenti in organico nelle sedi degli Istituti di patronato nella Regione Molise; b) all'articolazione territoriale degli uffici degli istituti di patronato e all'attivita' di patrocinio effettivamente svolta dagli stessi; c) alle iniziative di promozione, di informazione, di prevenzione e di formazione nei settori dell'assistenza e della sicurezza sociale. 2. La Regione puo' inoltre concedere ulteriori contributi agli istituti di patronato e di assistenza sociale per l'attuazione delle seguenti iniziative: a) svolgimento all'interno delle aziende delle attivita' previste dall'Art. 12 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre attivita' volte alla tutela della salute e dell'integrita' fisica dei lavoratori nell'ambito delle categorie interessate; b) incentivazione delle forme di assistenza legale a favore dei cittadini; c) organizzazione di convegni, seminari e gruppi di studio per l'approfondimento di temi specifici interessanti la previdenza e la sicurezza sociale, la sicurezza sul lavoro, l'acquisizione di dati conoscitivi, la diffusione della relativa informazione; d) formazione, aggiornamento e qualificazione degli operatori preposti all'attivita' degli Istituti di patronato e di assistenza sociale anche per l'attuazione delle iniziative previste dalla lettera a) del presente articolo; e) svolgimento dell'attivita' di segretariato sociale in favore della famiglia, ai sensi delle disposizioni contenute nella legge n. 328/2000; f) svolgimento e trattazione delle pratiche relative all'emigrazione ed all'immigrazione; g) attivita' di monitoraggio dei servizi e delle prestazioni rese sul territorio di competenza.