Art. 3.
                         Forme di contributo
    1. I contributi sono concessi in relazione:
      a)  al  numero  di  dipendenti  in  organico  nelle  sedi degli
Istituti di patronato nella Regione Molise;
      b)  all'articolazione  territoriale degli uffici degli istituti
di  patronato  e  all'attivita'  di  patrocinio effettivamente svolta
dagli stessi;
      c)   alle   iniziative   di  promozione,  di  informazione,  di
prevenzione  e  di  formazione  nei  settori  dell'assistenza e della
sicurezza sociale.
    2.  La  Regione  puo' inoltre concedere ulteriori contributi agli
istituti  di patronato e di assistenza sociale per l'attuazione delle
seguenti iniziative:
      a)   svolgimento  all'interno  delle  aziende  delle  attivita'
previste  dall'Art.  12  della  legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre
attivita' volte alla tutela della salute e dell'integrita' fisica dei
lavoratori nell'ambito delle categorie interessate;
      b) incentivazione delle forme di assistenza legale a favore dei
cittadini;
      c)  organizzazione di convegni, seminari e gruppi di studio per
l'approfondimento  di  temi specifici interessanti la previdenza e la
sicurezza  sociale,  la  sicurezza sul lavoro, l'acquisizione di dati
conoscitivi, la diffusione della relativa informazione;
      d)  formazione,  aggiornamento e qualificazione degli operatori
preposti  all'attivita'  degli  Istituti di patronato e di assistenza
sociale  anche  per  l'attuazione  delle  iniziative  previste  dalla
lettera a) del presente articolo;
      e) svolgimento dell'attivita' di segretariato sociale in favore
della  famiglia, ai sensi delle disposizioni contenute nella legge n.
328/2000;
      f) svolgimento    e   trattazione   delle   pratiche   relative
all'emigrazione ed all'immigrazione;
      g)  attivita'  di  monitoraggio dei servizi e delle prestazioni
rese sul territorio di competenza.