Art. 4.
                    Commissione tecnica regionale
    1.  Al  fine di dare attuazione alla presente legge e' costituita
una  Commissione  tecnica  regionale  con  sede  presso l'assessorato
regionale alle politiche sociali, composta come segue:
      a) direttore generale dell'assessorato alle politiche sociali;
      b) dirigente del servizio lavoro;
      c) dirigente dei servizio assistenza socio-sanitaria;
      d) dirigente dei servizio risorse umane;
      e) dirigente del servizio promozione e tutela sociale;
      f) funzionario  regionale di fascia «D» del servizio promozione
e tutela sociale, con funzioni di segretario, designato dal direttore
generale competente per materia.
    2.  La  Commissione  e' nominata con decreto del Presidente della
giunta regionale.
    3. La Commissione ha compiti istruttori e propositivi alla giunta
regionale, relativamente:
      a)  alla  definizione  dei  criteri di ripartizione previsti in
relazione alle attivita' previste al comma 1 e comma 2 dell'Art. 3;
      b) alla concessione dei contributi agli Istituti di patronato.
    4. La Commissione per le attivita' previste dall'Art. 3 trasmette
alla  giunta  regionale,  per l'approvazione, la relativa proposta di
riparto entro il 31 marzo di ogni anno.
    5. Relativamente al primo anno di vigenza della presente legge, i
termini  di  cui al comma 4 scadono entro centoventi giorni dalla sua
entrata in vigore.