Art. 4. Commissione tecnica regionale 1. Al fine di dare attuazione alla presente legge e' costituita una Commissione tecnica regionale con sede presso l'assessorato regionale alle politiche sociali, composta come segue: a) direttore generale dell'assessorato alle politiche sociali; b) dirigente del servizio lavoro; c) dirigente dei servizio assistenza socio-sanitaria; d) dirigente dei servizio risorse umane; e) dirigente del servizio promozione e tutela sociale; f) funzionario regionale di fascia «D» del servizio promozione e tutela sociale, con funzioni di segretario, designato dal direttore generale competente per materia. 2. La Commissione e' nominata con decreto del Presidente della giunta regionale. 3. La Commissione ha compiti istruttori e propositivi alla giunta regionale, relativamente: a) alla definizione dei criteri di ripartizione previsti in relazione alle attivita' previste al comma 1 e comma 2 dell'Art. 3; b) alla concessione dei contributi agli Istituti di patronato. 4. La Commissione per le attivita' previste dall'Art. 3 trasmette alla giunta regionale, per l'approvazione, la relativa proposta di riparto entro il 31 marzo di ogni anno. 5. Relativamente al primo anno di vigenza della presente legge, i termini di cui al comma 4 scadono entro centoventi giorni dalla sua entrata in vigore.