Art. 7.
                        Erogazione contributi
    1.  La  giunta regionale su proposta della Commissione tecnica di
cui  al  precedente  Art. 4, provvede all'approvazione dei criteri di
ripartizione previsti in relazione alle attivita' previste al comma 1
e  comma 2  del  precedente  Art. 3 e alla concessione dei contributi
agli  Istituti  di  patronato  entro trenta giorni dalla trasmissione
della proposta.