Art. 7. Erogazione contributi 1. La giunta regionale su proposta della Commissione tecnica di cui al precedente Art. 4, provvede all'approvazione dei criteri di ripartizione previsti in relazione alle attivita' previste al comma 1 e comma 2 del precedente Art. 3 e alla concessione dei contributi agli Istituti di patronato entro trenta giorni dalla trasmissione della proposta.