Art. 8. Norma finanziaria 1. Per le finalita' di cui alla presente legge e' autorizzata la spesa annua di euro 200.000,00. All'onere di cui al precedente comma si provvede, per l'anno finanziario 2006, mediante la conseguente istituzione, nello stato di previsione del bilancio del corrispondente capitolo di spesa, con la denominazione «Contributi regionali a favore degli Istituti di patronato e di assistenza sociale» con lo stanziamento di euro 200.000,00. 2. Nel bilancio dell'anno 2006 e di ciascuno degli anni successivi, sara' iscritto il relativo capitolo con la denominazione e lo stanziamento indicati nel precedente comma.