Art. 8.
                          Norma finanziaria
    1.  Per le finalita' di cui alla presente legge e' autorizzata la
spesa  annua di euro 200.000,00. All'onere di cui al precedente comma
si  provvede,  per  l'anno  finanziario 2006, mediante la conseguente
istituzione,   nello   stato   di   previsione   del   bilancio   del
corrispondente  capitolo  di  spesa, con la denominazione «Contributi
regionali  a  favore  degli  Istituti  di  patronato  e di assistenza
sociale» con lo stanziamento di euro 200.000,00.
    2.   Nel  bilancio  dell'anno  2006  e  di  ciascuno  degli  anni
successivi,  sara' iscritto il relativo capitolo con la denominazione
e lo stanziamento indicati nel precedente comma.