Art. 3. 1. Il comma 2 dell'art. 3 del decreto del Presidente della provincia 31 marzo 2003, n. 7, e' cosi' sostituito: «2. Nel piano va previsto il raggiungimento dei valori limite di cui all'allegato A nel minor tempo possibile e comunque nel rispetto dei termini temporali in esso stabiliti. Nelle zone in cui i valori limite sono superati in modo rilevante, va previsto il graduale raggiungimento dei limiti nel rispetto dei margini di tolleranza stabiliti dalle direttive europee. Per evitare che in futuro vi sia il rischio di superamento dei valori limite, il piano prevede, per tali zone, valori obiettivo di qualita' dell'aria.». 2. La lettera b) del comma 3 dell'art. 3 del decreto del Presidente della provincia 31 marzo 2003, n. 7, e' cosi' sostituita: «b) le zone in cui e' prevedibile il superamento di almeno una delle soglie annuali di cui all'allegato B; ». 3. Il comma 6 dell'art. 3 del decreto del Presidente della provincia 31 marzo 2003, n. 7, e' abrogato.