Art. 3.

   1.  Il  comma  2  dell'art.  3  del  decreto  del Presidente della
provincia 31 marzo 2003, n. 7, e' cosi' sostituito:
   «2.  Nel  piano va previsto il raggiungimento dei valori limite di
cui  all'allegato A nel minor tempo possibile e comunque nel rispetto
dei  termini  temporali in esso stabiliti. Nelle zone in cui i valori
limite  sono  superati  in  modo  rilevante,  va previsto il graduale
raggiungimento  dei  limiti  nel  rispetto  dei margini di tolleranza
stabiliti  dalle  direttive europee. Per evitare che in futuro vi sia
il  rischio  di  superamento dei valori limite, il piano prevede, per
tali zone, valori obiettivo di qualita' dell'aria.».
   2.  La  lettera  b)  del  comma  3  dell'art.  3  del  decreto del
Presidente della provincia 31 marzo 2003, n. 7, e' cosi' sostituita:
    «b)  le  zone  in cui e' prevedibile il superamento di almeno una
delle soglie annuali di cui all'allegato B; ».
   3.  Il  comma  6  dell'art.  3  del  decreto  del Presidente della
provincia 31 marzo 2003, n. 7, e' abrogato.