Art. 4.

   1.  Il  comma  2  dell'art.  5  del  decreto  del Presidente della
provincia 31 marzo 2003, n. 7, e' cosi' sostituito:
   «2.  I  programmi  di  cui  al comma 1 sono elaborati ed approvati
dagli  enti  territorialmente  competenti sulla base di un accordo di
programma.
   Il  piano  stabilisce  i  soggetti  che  devono  concorrere a tale
accordo  e le modalita' di applicazione dello stesso per ogni singola
zona.»