Art. 4. 1. Il comma 2 dell'art. 5 del decreto del Presidente della provincia 31 marzo 2003, n. 7, e' cosi' sostituito: «2. I programmi di cui al comma 1 sono elaborati ed approvati dagli enti territorialmente competenti sulla base di un accordo di programma. Il piano stabilisce i soggetti che devono concorrere a tale accordo e le modalita' di applicazione dello stesso per ogni singola zona.»