Art. 5.

   1.  L'art.  7  del decreto del Presidente della provincia 31 marzo
2003, n. 7, e' cosi' sostituito:
   «Art.  7  (Piano  di  azione).  -  1.  Nelle zone di azione di cui
all'art. 3, comma 3, lettera b), e' applicabile il piano di azione al
fine di tutelare la popolazione da conseguenze a breve termine per la
salute  e  per evitare il rischio di superamento dei valori limite di
cui all'allegato A.
   2.  Il  piano  di  azione  e'  applicato  qualora presso una delle
stazioni di misura presenti in una zona di azione venga raggiunta una
delle  soglie annuali di cui all'allegato B. L'applicazione del piano
di  azione  e'  attuata  l'anno  successivo  a quello in cui e' stata
raggiunta tale soglia.
   3. Qualora in una zona di azione dovessero ricorrere le condizioni
di  cui  al  comma  2,  i  programmi  di cui all'art. 5 devono essere
rivisti  ed  adeguati per garantire il raggiungimento degli obiettivi
di qualita' dell'aria di cui all'art. 3, comma 2.».