Art. 5. 1. L'art. 7 del decreto del Presidente della provincia 31 marzo 2003, n. 7, e' cosi' sostituito: «Art. 7 (Piano di azione). - 1. Nelle zone di azione di cui all'art. 3, comma 3, lettera b), e' applicabile il piano di azione al fine di tutelare la popolazione da conseguenze a breve termine per la salute e per evitare il rischio di superamento dei valori limite di cui all'allegato A. 2. Il piano di azione e' applicato qualora presso una delle stazioni di misura presenti in una zona di azione venga raggiunta una delle soglie annuali di cui all'allegato B. L'applicazione del piano di azione e' attuata l'anno successivo a quello in cui e' stata raggiunta tale soglia. 3. Qualora in una zona di azione dovessero ricorrere le condizioni di cui al comma 2, i programmi di cui all'art. 5 devono essere rivisti ed adeguati per garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualita' dell'aria di cui all'art. 3, comma 2.».