Art. 6. 1. L'art. 8 del decreto del Presidente della provincia 31 marzo 2003, n. 7, e' cosi' sostituito: «Art. 8. (Contenuto del piano di azione). - 1. Il piano di azione prevede: a) l'organizzazione della rete di misura, la definizione dei cicli di monitoraggio di riferimento, nonche' le modalita' di calcolo dei valori da considerare per il confronto con le soglie di cui all'allegato B; b) interventi immediati al fine di ridurre in tempi brevissimi le concentrazioni degli inquinanti, quando sia prevedibile, nel breve periodo, il raggiungimento di una delle soglie di allarme di cui all'allegato B; c) interventi nel breve periodo mirati alla riduzione delle concentrazioni di inquinanti nell'aria ambiente, una volta raggiunta una delle soglie di azione di cui all'allegato B, al fine di ridurre il tempo di esposizione della popolazione ad elevati valori di concentrazione degli inquinanti nell'aria; d) interventi nel medio periodo mirati alla preventiva riduzione delle concentrazioni di inquinanti nell'aria ambiente, una volta raggiunta una delle soglie annuali di cui all'allegato B, al fine di creare le condizioni per garantire il rispetto dei valori limite di cui all'allegato A; e) modalita' di informazione della popolazione affinche' la stessa possa assumere comportamenti adeguati alla protezione della propria salute e dell'ambiente; i) modalita' per l'emanazione dei necessari provvedimenti. 2. Gli interventi di cui al comma 1 sono individuati in base al tipo di sostanza inquinante, in relazione alle maggiori sorgenti di emissione ritenute responsabili della sua formazione ed in funzione dell'andamento temporale delle concentrazioni. 3. Gli interventi di cui al comma I sono attuati in base alle concrete possibilita' di incidere sulla concentrazione di un determinato inquinante ed in funzione della persistenza dei fenomeni che ne sono all'origine. 4. Le modalita' per l'applicazione del piano di azione sono riportate all'allegato B, parte I.»