Art. 6.

   1.  L'art.  8  del decreto del Presidente della provincia 31 marzo
2003, n. 7, e' cosi' sostituito:
   «Art.  8. (Contenuto del piano di azione). - 1. Il piano di azione
prevede:
    a)  l'organizzazione  della  rete  di  misura, la definizione dei
cicli di monitoraggio di riferimento, nonche' le modalita' di calcolo
dei  valori  da  considerare  per  il  confronto con le soglie di cui
all'allegato B;
    b) interventi immediati al fine di ridurre in tempi brevissimi le
concentrazioni  degli  inquinanti,  quando sia prevedibile, nel breve
periodo,  il  raggiungimento  di  una  delle soglie di allarme di cui
all'allegato B;
    c)  interventi  nel  breve  periodo  mirati  alla riduzione delle
concentrazioni  di inquinanti nell'aria ambiente, una volta raggiunta
una  delle soglie di azione di cui all'allegato B, al fine di ridurre
il  tempo  di  esposizione  della  popolazione  ad  elevati valori di
concentrazione degli inquinanti nell'aria;
    d)  interventi nel medio periodo mirati alla preventiva riduzione
delle  concentrazioni  di  inquinanti  nell'aria  ambiente, una volta
raggiunta  una delle soglie annuali di cui all'allegato B, al fine di
creare  le  condizioni per garantire il rispetto dei valori limite di
cui all'allegato A;
    e)  modalita'  di  informazione  della  popolazione  affinche' la
stessa  possa  assumere  comportamenti adeguati alla protezione della
propria salute e dell'ambiente;
    i) modalita' per l'emanazione dei necessari provvedimenti.
   2.  Gli  interventi  di cui al comma 1 sono individuati in base al
tipo  di  sostanza inquinante, in relazione alle maggiori sorgenti di
emissione  ritenute  responsabili della sua formazione ed in funzione
dell'andamento temporale delle concentrazioni.
   3.  Gli  interventi  di  cui  al comma I sono attuati in base alle
concrete   possibilita'   di  incidere  sulla  concentrazione  di  un
determinato  inquinante ed in funzione della persistenza dei fenomeni
che ne sono all'origine.
   4.  Le  modalita'  per  l'applicazione  del  piano  di azione sono
riportate all'allegato B, parte I.»