Art. 7.

   1.  L'art.  9  del decreto del Presidente della provincia 31 marzo
2003, n. 7, e' cosi' sostituito:
   «Art.  9.  (Piano  di  azione  ozono). - 1. Il piano di azione per
l'ozono    e'   adottato   su   tutto   il   territorio   provinciale
indipendentemente  dalla suddivisione dello stesso ai sensi dell'art.
3, comma 3.
   2.  Il  piano  di  azione  per  l'ozono  si applica immediatamente
qualora in una stazione di misura venga raggiunta una delle soglie di
cui  all'allegato  C.  A  tale  scopo  possono essere impiegati anche
sistemi  di  previsione  per  consentire  agli  organi  competenti di
intervenire nei tempi piu' brevi possibili.
   3. Le modalita' per l'applicazione del piano di azione per l'ozono
sono   riportate   all'allegato   C,  parte  I.  Esse  devono  essere
individuate  in  osservanza  di quanto disposto all'art. 8, commi 2 e
3.»