Art. 7. 1. L'art. 9 del decreto del Presidente della provincia 31 marzo 2003, n. 7, e' cosi' sostituito: «Art. 9. (Piano di azione ozono). - 1. Il piano di azione per l'ozono e' adottato su tutto il territorio provinciale indipendentemente dalla suddivisione dello stesso ai sensi dell'art. 3, comma 3. 2. Il piano di azione per l'ozono si applica immediatamente qualora in una stazione di misura venga raggiunta una delle soglie di cui all'allegato C. A tale scopo possono essere impiegati anche sistemi di previsione per consentire agli organi competenti di intervenire nei tempi piu' brevi possibili. 3. Le modalita' per l'applicazione del piano di azione per l'ozono sono riportate all'allegato C, parte I. Esse devono essere individuate in osservanza di quanto disposto all'art. 8, commi 2 e 3.»