Art. 8. 1. I commi 3 e 4 dell'art. 10 del decreto del Presidente della provincia 31 marzo 2003, n. 7, sono cosi' sostituito: «3. L'Agenzia provinciale per l'ambiente rileva i valori di concentrazione di arsenico, cadmio, nickel e benzo(a)pirene nell'aria ambiente a partire dal 10 gennaio 2007 secondo le modalita' previste dalla direttiva 2004/107/CE. 4. L'Agenzia provinciale per l'ambiente esegue misure in continuo delle concentrazioni di PM2,5 in siti in cui viene misurato il PMIO. Entro il 2008 l'Agenzia eseguira' misure sperimentali di PMI e del numero di particelle.».