Art. 8.

   1.  I  commi  3  e 4 dell'art. 10 del decreto del Presidente della
provincia 31 marzo 2003, n. 7, sono cosi' sostituito:
   «3.  L'Agenzia  provinciale  per  l'ambiente  rileva  i  valori di
concentrazione di arsenico, cadmio, nickel e benzo(a)pirene nell'aria
ambiente  a partire dal 10 gennaio 2007 secondo le modalita' previste
dalla direttiva 2004/107/CE.
   4.  L'Agenzia provinciale per l'ambiente esegue misure in continuo
delle  concentrazioni di PM2,5 in siti in cui viene misurato il PMIO.
Entro  il  2008  l'Agenzia eseguira' misure sperimentali di PMI e del
numero di particelle.».