Art. 11.
                     Autorizzazioni e controlli

   1.   Gli   impianti  aventi  i  requisiti  previsti  dal  presente
regolamento,   non   necessitano  di  autorizzazione  in  materia  di
prevenzione incendi.
   2.   E'   fatta   salva  la  possibilita'  da  parte  dell'ufficio
provinciale  competente  per  la  prevenzione  incendi, di effettuare
controlli a campione ed emettere prescrizioni.