Art. 11. Autorizzazioni e controlli 1. Gli impianti aventi i requisiti previsti dal presente regolamento, non necessitano di autorizzazione in materia di prevenzione incendi. 2. E' fatta salva la possibilita' da parte dell'ufficio provinciale competente per la prevenzione incendi, di effettuare controlli a campione ed emettere prescrizioni.