Art. 3. Installazione al coperto 1. L'installazione e l'esercizio di un apparecchio al coperto sono ammessi alle seguenti condizioni: a) esclusivamente in singoli box auto realizzati in materiali incombustibili, con accesso diretto dall'esterno e costruttivamente separati da altri locali; b) il box deve avere un volume minimo di 40 m3 ed essere provvisto di apertura di aerazione permanente, senza serramento, pari a 1/100 della superficie in pianta, con un minimo di 150 cm2, ricavata sulla parete esterna nella zona piu' alta della stessa ed il piu' possibile vicino all'apparecchio; c) in una fascia di 0,5 m sotto l'apparecchio ed ai lati dello stesso e di 1,5 m al di sopra dell'apparecchio non devono essere installati interruttori, lampade o altri dispositivi elettrici in grado di innescare eventuali miscele esplosive aria-gas; d) il veicolo da rifornire deve essere dotato di impianto a metano gia' prima dell'immatricolazione. 2. Eventuali comunicazioni del box con altri ambienti, purche' non costituenti attivita' soggetta a controllo di prevenzione incendi, sono consentite solo se divise da porte tagliafuoco con caratteristiche almeno 3. E' vietata l'installazione di apparecchi all'interno di autorimesse destinate al ricovero di veicoli di proprietari diversi dall'utente dell'apparecchio e suoi familiari, nonche' in ogni altro locale avente destinazione d'uso diversa da quella di cui al comma 1.