Art. 3.
                      Installazione al coperto

   1. L'installazione e l'esercizio di un apparecchio al coperto sono
ammessi alle seguenti condizioni:
    a)  esclusivamente  in  singoli  box auto realizzati in materiali
incombustibili,  con  accesso diretto dall'esterno e costruttivamente
separati da altri locali;
    b)  il  box  deve  avere  un  volume  minimo  di  40 m3 ed essere
provvisto di apertura di aerazione permanente, senza serramento, pari
a  1/100  della  superficie  in  pianta,  con  un  minimo di 150 cm2,
ricavata sulla parete esterna nella zona piu' alta della stessa ed il
piu' possibile vicino all'apparecchio;
    c)  in  una  fascia di 0,5 m sotto l'apparecchio ed ai lati dello
stesso  e  di  1,5  m  al di sopra dell'apparecchio non devono essere
installati  interruttori,  lampade  o  altri dispositivi elettrici in
grado di innescare eventuali miscele esplosive aria-gas;
    d)  il  veicolo  da  rifornire  deve  essere dotato di impianto a
metano gia' prima dell'immatricolazione.
   2. Eventuali comunicazioni del box con altri ambienti, purche' non
costituenti  attivita'  soggetta  a controllo di prevenzione incendi,
sono   consentite   solo   se   divise   da   porte  tagliafuoco  con
caratteristiche almeno
   3.   E'  vietata  l'installazione  di  apparecchi  all'interno  di
autorimesse  destinate  al ricovero di veicoli di proprietari diversi
dall'utente  dell'apparecchio e suoi familiari, nonche' in ogni altro
locale avente destinazione d'uso diversa da quella di cui al comma 1.