Art. 9. Modalita' di messa in esercizio 1. L'azienda fornitrice del gas puo' procedere alla fornitura, solo dopo a) aver ricevuto i documenti di cui all'art. 8, comma 6, lettere a) e b); b) che e' stata dimostrata l'avvenuta presentazione dei documenti di cui alla lettera a) al comune competente per territorio; c) aver ricevuto copia del contratto di manutenzione dell'apparecchio, stipulato dall'utente con una impresa specializzata, per tutta la durata della sua presunta vita utile; d) aver ricevuto l'autodichiarazione dell'utente di essere in grado di usare correttamente l'apparecchio.