Art. 9.
                   Modalita' di messa in esercizio

   1.  L'azienda  fornitrice  del  gas puo' procedere alla fornitura,
solo dopo
    a)  aver ricevuto i documenti di cui all'art. 8, comma 6, lettere
a) e b);
    b) che e' stata dimostrata l'avvenuta presentazione dei documenti
di cui alla lettera a) al comune competente per territorio;
    c)   aver   ricevuto   copia   del   contratto   di  manutenzione
dell'apparecchio,    stipulato    dall'utente    con    una   impresa
specializzata, per tutta la durata della sua presunta vita utile;
    d)  aver  ricevuto  l'autodichiarazione  dell'utente di essere in
grado di usare correttamente l'apparecchio.