Art. 10.
                        A b r o g a z i o n i
    1. Sono abrogati:
      a) gli  articoli 31, 32 e 33 della legge provinciale 7 novembre
1983, n. 41;
      b) il  comma 3,  dell'Art. 5, l'Art. 10 e l'Art. 19 della legge
provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche.