Art. 10. A b r o g a z i o n i 1. Sono abrogati: a) gli articoli 31, 32 e 33 della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41; b) il comma 3, dell'Art. 5, l'Art. 10 e l'Art. 19 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche.