Art. 11.
                          Entrata in vigore
    I.  La  presente  legge  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  Ufficiale  della
Regione.
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Provincia.
      Bolzano, 18 ottobre 2006
                             DURNWALDER