Art. 3.
Modifica  alla  legge  provinciale  7 novembre  1983,  n. 41, recante
   «Disciplina   dell'educazione   permanente   e   del   sistema  di
   biblioteche pubbliche»
    1.  Il  comma 4,  dell'Art. 24 della legge provinciale 7 novembre
1983, n. 41, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:
    «4. Per l'esercizio a tempo pieno delle funzioni di bibliotecario
responsabile   nelle   biblioteche   locali   e   nelle   biblioteche
comprensoriali  delle  localita'  ladine  e'  richiesto il diploma di
istruzione  superiore.  Per  il  direttore  di  biblioteche centro di
sistema  e'  richiesto il diploma di Magister, il diploma di laurea o
il diploma di bibliotecario qualificato.».
    2.  Il  comma 3,  dell'Art. 27 della legge provinciale 7 novembre
1983, n. 41, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:
    «3.  Alle  biblioteche centro di sistema che abbiano un bacino di
utenza   di  meno  di  25.000  abitanti  ed  un  orario  di  apertura
settimanale  di almeno 30 ore ovvero un bacino di utenza tra 25.000 e
50.000  abitanti  ed  un  orario di apertura settimanale di almeno 40
ore, la giunta provinciale concede, su domanda, finanziamenti per far
fronte  agli  oneri  riferiti  al  direttore  di  biblioteca  e ad un
coadiutore di biblioteca.».