Art. 3. Modifica alla legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, recante «Disciplina dell'educazione permanente e del sistema di biblioteche pubbliche» 1. Il comma 4, dell'Art. 24 della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «4. Per l'esercizio a tempo pieno delle funzioni di bibliotecario responsabile nelle biblioteche locali e nelle biblioteche comprensoriali delle localita' ladine e' richiesto il diploma di istruzione superiore. Per il direttore di biblioteche centro di sistema e' richiesto il diploma di Magister, il diploma di laurea o il diploma di bibliotecario qualificato.». 2. Il comma 3, dell'Art. 27 della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «3. Alle biblioteche centro di sistema che abbiano un bacino di utenza di meno di 25.000 abitanti ed un orario di apertura settimanale di almeno 30 ore ovvero un bacino di utenza tra 25.000 e 50.000 abitanti ed un orario di apertura settimanale di almeno 40 ore, la giunta provinciale concede, su domanda, finanziamenti per far fronte agli oneri riferiti al direttore di biblioteca e ad un coadiutore di biblioteca.».