Art. 4.
Modifica  della  legge  provinciale  21 agosto  1978,  n. 46, recante
   «Provvedimenti  concernenti gli invalidi civili, i ciechi civili e
   i sordomuti»
    1.  L'alinea  del  comma 1,  dell'Art.  7 della legge provinciale
21 agosto 1978, n. 46, e' cosi' sostituita:
    «Per   l'accesso  alle  singole  prestazioni  non  devono  essere
superati i seguenti limiti di reddito personale annuo imponibile:».
    2. Dopo il comma 1, dell'Art. 7 della legge provinciale 21 agosto
1978, n. 46, e successive modifiche, e' inserito il seguente comma:
    «1-bis.  Per  i fini di cui al comma 1 il reddito di lavoro degli
invalidi civili parziali e' ridotto del 50 per cento.».