Art. 4. Modifica della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, recante «Provvedimenti concernenti gli invalidi civili, i ciechi civili e i sordomuti» 1. L'alinea del comma 1, dell'Art. 7 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e' cosi' sostituita: «Per l'accesso alle singole prestazioni non devono essere superati i seguenti limiti di reddito personale annuo imponibile:». 2. Dopo il comma 1, dell'Art. 7 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, e' inserito il seguente comma: «1-bis. Per i fini di cui al comma 1 il reddito di lavoro degli invalidi civili parziali e' ridotto del 50 per cento.».