Art. 5.
Modifica  della  legge  provinciale  30 gennaio  2006,  n. 1, recante
   «Disciplina  degli impianti a fune e prescrizioni per gli ostacoli
   alla navigazione aerea.
    1.  L'Art.  41  della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, e'
cosi' sostituito:
    «Art.  41  (Dispositivi  per  la segnalazione degli ostacoli alla
navigazione  aerea).  -  1.  Al  fine  di  tutelare  la sicurezza dei
velivoli,  gli  ostacoli alla navigazione aerea, a seconda della loro
ubicazione   ed   altezza,   vanno   dotati  di  idonea  segnalazione
permanente.  L'ubicazione degli ostacoli va comunicata alle autorita'
competenti  in  materia  di  volo.  Il  relativo  procedimento  e  le
caratteristiche  tecniche  delle  segnalazioni  sono disciplinati con
regolamento  di  esecuzione,  nel  rispetto delle prescrizioni di cui
all'Art. 709 del codice della navigazione.».