Art. 5. Modifica della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, recante «Disciplina degli impianti a fune e prescrizioni per gli ostacoli alla navigazione aerea. 1. L'Art. 41 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, e' cosi' sostituito: «Art. 41 (Dispositivi per la segnalazione degli ostacoli alla navigazione aerea). - 1. Al fine di tutelare la sicurezza dei velivoli, gli ostacoli alla navigazione aerea, a seconda della loro ubicazione ed altezza, vanno dotati di idonea segnalazione permanente. L'ubicazione degli ostacoli va comunicata alle autorita' competenti in materia di volo. Il relativo procedimento e le caratteristiche tecniche delle segnalazioni sono disciplinati con regolamento di esecuzione, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'Art. 709 del codice della navigazione.».