Art. 6. Modifiche della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, recante «Disciplina dei servizi di trasporto pubblico di persone» 1. Dopo il comma 3, dell'Art. 14 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, e' aggiunto il seguente comma: «4. La determinazione del contributo ordinario costituisce un anticipo sul contributo integrativo di cui all'Art. 17. In tal senso i contributi succitati, se pur liquidati in due fasi successive, vanno considerati come un contributo unico la cui determinazione, in base alla correlazione ai costi, avviene in sede di determinazione del contributo integrativo.». 2. Il comma 2, dell'Art. 15 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «2. Il contributo viene concesso nella misura massima del 100 per cento della spesa sostenuta e, comunque, nella misura massima del 100 per cento di quella ritenuta ammissibile, fatto salvo quanto previsto all'Art. 12, comma 1. Nel decreto di assegnazione del contributo devono essere precisati il periodo di normale utilizzo del bene e gli specifici obblighi di destinazione.».