Art. 6.
      Modifiche della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16,
  recante «Disciplina dei servizi di trasporto pubblico di persone»
    1.   Dopo  il  comma 3,  dell'Art.  14  della  legge  provinciale
2 dicembre 1985, n. 16, e' aggiunto il seguente comma:
    «4.  La  determinazione  del  contributo ordinario costituisce un
anticipo  sul contributo integrativo di cui all'Art. 17. In tal senso
i  contributi  succitati,  se  pur  liquidati in due fasi successive,
vanno  considerati come un contributo unico la cui determinazione, in
base  alla  correlazione  ai costi, avviene in sede di determinazione
del contributo integrativo.».
    2.  Il  comma 2,  dell'Art. 15 della legge provinciale 2 dicembre
1985, n. 16, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:
      «2.  Il  contributo viene concesso nella misura massima del 100
per cento della spesa sostenuta e, comunque, nella misura massima del
100  per  cento  di  quella  ritenuta ammissibile, fatto salvo quanto
previsto  all'Art.  12,  comma 1.  Nel  decreto  di  assegnazione del
contributo devono essere precisati il periodo di normale utilizzo del
bene e gli specifici obblighi di destinazione.».