Art. 9. Modifiche della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, recante «La gestione dei rifiuti e la tutela del suolo» 1. La lettera b), del comma 1 dell'Art. 7 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, e' cosi' sostituita: «b) le terre e le rocce da scavo nonche' i residui della lavorazione della pietra non contaminati, destinati all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati;». 2. La lettera b), del comma 3 dell'Art. 19 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, e' cosi' sostituita: «b) ai trasporti di rifiuti speciali che non eccedano la quantita' di 30 chilogrammi o di 30 litri al giorno, effettuati dal produttore dei rifiuti speciali stessi. In questo caso il gestore dell'impianto di trattamento deve rilasciare una conferma scritta, secondo le modalita' fissate dalla Giunta provinciale.». 3. L'Art. 20 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, e' cosi' sostituito: «Art. 20 (Iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali). 1. Per lo svolgimento delle attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti contaminati, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi, di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti nonche' di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti e' prevista l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, di seguito denominato albo nazionale, ai sensi dell'Art. 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 2. Con riguardo all'obbligo e alle modalita' di iscrizione all'Albo nazionale, la Giunta provinciale puo' emanare, ai sensi dell'Art. 32, norme in deroga, onde consentire l'iscrizione con procedure semplificate oppure l'esenzione dall'obbligo di iscrizione.