Art. 9.
       Modifiche della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4,
       recante «La gestione dei rifiuti e la tutela del suolo»
    1. La lettera b), del comma 1 dell'Art. 7 della legge provinciale
26 maggio 2006, n. 4, e' cosi' sostituita:
      «b)  le  terre  e  le  rocce  da  scavo nonche' i residui della
lavorazione  della  pietra  non  contaminati, destinati all'effettivo
utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati;».
    2.   La   lettera b),   del  comma 3  dell'Art.  19  della  legge
provinciale 26 maggio 2006, n. 4, e' cosi' sostituita:
      «b)  ai  trasporti  di  rifiuti  speciali  che  non eccedano la
quantita'  di  30 chilogrammi o di 30 litri al giorno, effettuati dal
produttore  dei  rifiuti  speciali  stessi. In questo caso il gestore
dell'impianto  di  trattamento  deve rilasciare una conferma scritta,
secondo le modalita' fissate dalla Giunta provinciale.».
    3.  L'Art.  20  della  legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, e'
cosi' sostituito:
      «Art. 20 (Iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali). 1.
Per  lo  svolgimento  delle  attivita'  di  raccolta  e  trasporto di
rifiuti,  di  bonifica  dei  siti  contaminati,  di bonifica dei beni
contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza
detenzione dei rifiuti stessi, di gestione di impianti di smaltimento
e  di  recupero  di rifiuti nonche' di gestione di impianti mobili di
smaltimento  e  di  recupero  di  rifiuti  e'  prevista  l'iscrizione
all'Albo  nazionale  gestori  ambientali,  di seguito denominato albo
nazionale,  ai  sensi  dell'Art. 212 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152.
    2.  Con  riguardo  all'obbligo  e  alle  modalita'  di iscrizione
all'Albo  nazionale,  la  Giunta  provinciale  puo' emanare, ai sensi
dell'Art.  32,  norme  in  deroga,  onde  consentire l'iscrizione con
procedure semplificate oppure l'esenzione dall'obbligo di iscrizione.