Art. 2.


   1.  L'art.  2  del decreto del presidente della provincia 25 marzo
2004, n. 11, e' cosi' sostituito:
   «Art.  2  (Criteri per il calcolo dell'onorario). - 1. Gli onorari
si  ottengono  moltiplicando gli importi dei lavori di cui si compone
l'opera,  secondo  la  loro imputazione alle classi e categorie della
tabella   A1,   per   le   corrispondenti  percentuali  ottenute  per
interpolazione  lineare dalla tabella A e per le aliquote di cui alle
tabelle  B, B1, B2 corrispondenti alle prestazioni parziali richieste
dal   committente.   Gli  importi  dei  lavori  a  base  del  calcolo
dell'onorario    non    comprendono    le    somme   a   disposizione
dell'amministrazione  e  non  vengono  considerati  i ribassi offerti
dalle imprese.
   2. Al progettista e direttore lavori sono riconosciute:
    a)  le  prestazioni  parziali di cui alle lettere a), b), c), f),
g),  l) della tabella B calcolate sull'importo complessivo dell'opera
e  applicando  la  percentuale della tabella A relativa alla classe e
categoria prevalente;
    b)  le  prestazioni  parziali di cui alle lettere h), i), s), l1)
delle  tabelle  B  e  B1  calcolate  sull'importo dell'opera, escluso
l'importo per le opere statiche e l'importo per le parti speciali.
   3.  Al  progettista  e direttore lavori delle strutture statiche e
delle  parti  speciali  sono  riconosciute  sugli  importi dei lavori
dell'opera  di sua pertinenza le prestazioni effettivamente svolte di
cui  alle  lettere  a),  b),  c),  f),  g), h), i), s), l), l1) delle
tabelle B e B1.
   4.  Eventualmente,  ed  in  aggiunta,  vengono  riconosciute altre
prestazioni   parziali   di   cui   alla  tabella  B1,  se  richieste
dall'amministrazione nella lettera d'incarico.
   5.  Per  la  progettazione e direzione lavori degli arredamenti su
misura  sono  riconosciute  le  prestazioni  parziali  effettivamente
svolte  di cui alle lettere a), b), c), f), g), h), i), l), l1) della
tabella B.
   6.  Per  la  progettazione e direzione lavori degli arredamenti di
serie sono riconosciute le prestazioni parziali effettivamente svolte
a), h), i), 1/2), l1) della tabella B.
   7.  Gli  onorari spettano per attivita' effettivamente svolte. Nel
caso  di  affidamento  parziale  delle  fasi di progettazione e della
attivita'  di direzione dei lavori non sono dovute maggiorazioni. Nel
caso  in  cui l'amministrazione dichiari esaurito l'incarico in corso
d'esecuzione,  per  cause  non  imputabili  al  professionista, viene
riconosciuto l'aumento del 25 percento dell'onorario spettante per le
prestazioni svolte.».